Cassazione Penale, Sentenza n. 4663/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo: vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in ragione della remissione della querela da parte della persona offesa. Il ricorso ha evidenziato inoltre la rilevanza dell'imminente entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n.150 (che modifica il regime di procedibilità per il reato in contestazione) e la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Siena circa il differimento della vigenza delle norme di favore relative alla procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il regime di procedibilità relativo al delitto di furto sia mutato per effetto del d.lgs. 10/10/2022, n.150 (art. 2, comma 1, lett. i) e richiamando il testo vigente dell'art. 624 cod. pen.). Avendo la remissione della querela già intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, si è determinata l'estinzione del reato, principio che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che deve essere rilevato d'ufficio dal giudice di legittimità quando il ricorso è tempestivo. Non ricorrendo ipotesi ostative ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Ha altresì posto a carico del querelato le spese del procedimento ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
art. 624, comma 3 (testo vigente dopo d.lgs. 10/10/2022, n.150)
Il delitto di furto, nel testo attuale, è punibile a querela della persona offesa salvo le eccezioni indicate; ciò ha reso rilevante la remissione della querela ai fini dell'estinzione del reato.
Codice penale, art. 625
art. 625, comma 1, n.2 e riferimenti ai numeri 7 e 7-bis
Le circostanze indicate dall'art. 625 determinano ulteriori ipotesi in cui si procede d'ufficio; la Corte ne ha verificato l'inesistenza nel caso concreto, confermando il regime a querela.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, comma 1, lett. i) e richiamo art. 99-bis (entrata in vigore 30/12/2022)
Ha modificato il regime di procedibilità per il furto, rendendolo in linea di principio procedibile a querela della persona offesa; la Corte ha utilizzato la nuova disciplina per valutare l'effetto della remissione della querela.
Codice di procedura penale, art. 129
Disciplina l'effetto delle cause estintive e prescrittive sulla decisione in cassazione; in assenza di ipotesi ostative (comma 2) deve essere dichiarata l'estinzione del reato.
Codice penale, art. 152
Prevede l'estinzione del reato per remissione della querela; la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato conformemente a questa disposizione.
Codice di procedura penale, art. 340
Consente di porre a carico del querelato le spese del procedimento; la Corte ha applicato tale norma per le spese processuali.
Disposizioni di attuazione codice procedura penale, art. 173
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione del motivo nel ricorso di cassazione; il motivo è stato enunciato nei limiti previsti.
Massime di principio
- Se nel corso del processo la persona offesa rimuove la querela, la remissione può determinare l'estinzione del reato e tale estinzione deve essere dichiarata dal giudice di cassazione se il ricorso è tempestivo.
- L'entrata in vigore di norme che mutano la procedibilità (ad es. da d'ufficio a perseguimento a querela) richiede di valutare se la remissione della querela, intervenuta prima o durante il giudizio, produca estinzione del reato sotto il nuovo regime.
- L'estinzione del reato per remissione della querela prevale su questioni di inammissibilità e deve essere rilevata d'ufficio, salvo che ricorrano specifiche ipotesi ostative previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
- Quando il reato è estinto, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata; ciò evita un nuovo giudizio sul punto ormai estinto.
- La parte contro cui è stata proposta querela (querelato) può essere condannata a rifondere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 340, comma 4, quando l'estinzione sia dovuta alla remissione della querela.
- È importante valutare tempestivamente e documentare la remissione della querela e le modifiche normative intervenute, nonché considerare eccezioni previste dalla legge (es. incapacità della persona offesa o circostanze che impongono procedibilità d'ufficio).
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