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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4651/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna dell'imputato per: capo A) tentato furto aggravato (perché commesso con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede) e capo B) resistenza a pubblico ufficiale. Il difensore ha proposto sette motivi di ricorso: vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione ai capi A e B; mancata applicazione delle cause di non punibilità previste dagli artt. 393‑bis e 131‑bis c.p.; contestazione delle aggravanti e mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato relativo al capo A (tentato furto aggravato) per remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente a quel reato e il querelato è condannato al pagamento delle spese processuali per quel capo ex art. 340, comma 4 c.p.p. Le censure relative al capo A (1° e 5° motivo) e la relativa questione di bilanciamento (7° motivo) sono assorbite. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile: i motivi 2°, 3°, 4° e 6° sono ritenuti un improprio sindacato del merito (contestazione del compendio probatorio senza specificità). Poiché il reato estinto era quello su cui si era basata la determinazione della pena base, la Corte ha anche annullato con rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio, demandando a diversa Sezione della Corte d'Appello di Roma un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 56

    Richiamato in relazione alla concorso di reati (comma sulla continuazione o concorso di reati); utilizzato per inquadrare i delitti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso

  • Codice penale, art. 624

    Richiamato per il delitto di furto; la modifica normativa (D.Lgs. n.150/2022) ha reso il furto punibile a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni; la Corte ha applicato il nuovo regime di procedibilità

  • Codice penale, art. 625

    comma 1, numeri 2, 7 (e 7‑bis menzionato)

    Richiamato per le aggravanti che incidono sul regime di procedibilità (es.: furto su cosa esposta alla pubblica fede e altre circostanze che consentono il perseguimento d'ufficio)

  • Codice penale, art. 337

    Richiamato come norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale contestata (capo B)

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 2, comma 1, lett. i)

    Ha modificato il regime di procedibilità per il reato di furto (art. 624 c.p.), incidendo sulla necessità della querela per l'azione penale

  • Codice penale, art. 393‑bis

    Norma sulla causa di non punibilità invocata dal ricorrente rispetto al reato di resistenza (capo B); la Corte ha ritenuto che il motivo non abbia fornito una specifica censura di legittimità, essendo in sostanza un nuovo apprezzamento del fatto

  • Codice penale, art. 59

    Richiamato rispetto all'eventuale applicazione di norme sul trattamento delle circostanze (menzionato dal ricorrente in relazione all'art. 393‑bis); la Corte non ha accolto la doglianza per mancanza di specificità

  • Codice penale, art. 131‑bis

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, invocata dal difensore; Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché consisteva in un riesame del merito senza specificità

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Applicato per affermare che la remissione della querela determina l'estinzione del reato e va rilevata dal giudice di legittimità salvo le ipotesi previste dal comma 2

  • Codice penale, art. 152

    Richiamato in relazione agli effetti dell'estinzione del reato per remissione di querela (estinzione del reato per cui si procede)

  • Codice di procedura penale, art. 340

    Prevede l'assoggettamento alle spese del procedimento a carico del querelato in caso di remissione della querela; la Corte ha posto a carico dell'imputato le spese per quel capo

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Richiamato per indicare le regole di procedimento davanti alla Corte di Cassazione; la Sezione non può disporre della trattazione orale richiesta dall'imputato se non nei casi previsti dall'art. 611

  • Codice di procedura penale, art. 610

    Richiama il procedimento di Cassazione secondo l'art. 611; contesto procedurale della Sezione che decide ai sensi di tali norme

  • Codice di procedura penale, art. 620

    Impedisce alla Corte di Cassazione di rideterminare la pena quando il motivo annullatorio riguarda reati estinti che hanno determinato la pena base; perciò la Corte ha annullato con rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • La remissione della querela intervenuta anche in pendenza del ricorso per Cassazione determina l'estinzione del reato e la Corte di legittimità deve rilevarla e dichiararla, quando il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
  • Se il reato estinto è quello che ha determinato la pena base, la Cassazione non può rideterminare la pena nel merito e deve rinviare la questione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione di merito.
  • La modificazione del regime di procedibilità (es. per il furto con la normativa post D.Lgs. n.150/2022) può rendere decisiva la remissione della querela; occorre verificare sempre il testo vigente dell'art. 624 c.p. al momento dell'evento e del giudizio.
  • Le censure che si limitano a sollecitare un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza specificità sono inammissibili in Cassazione: bisogna indicare con precisione il travisamento della prova o l'errore di diritto.
  • La Corte può annullare parzialmente una sentenza (solo per alcuni capi) e decidere diversamente per il resto: il procedimento di legittimità e l'effetto estintivo possono operare soltanto rispetto ai reati per i quali sussiste la remissione della querela.
  • Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato quando la remissione della querela estingue il reato (art. 340 c.p.p.), anche se il giudizio di merito resta per altri capi.
  • Le domande procedurali (es. richiesta di trattazione orale) hanno regole specifiche in Cassazione e non vengono automaticamente accolte: è necessario verificare la competenza e le condizioni previste dal codice di rito.

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