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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4646/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perche' l'azione penale non puo' essere proseguita in difetto di querela. In sintesi, l'assenza della querela della persona offesa ha reso improcedibile l'azione, non essendo ricorse le condizioni che consentono di procedere d'ufficio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto il difetto della condizione di procedibilita', sostenendo che il reato ascritto (furto) e' punibile a querela della persona offesa ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e che la persona offesa aveva depositato solo una denuncia e non la querela necessaria. La Corte territoriale aveva qualificato il fatto come furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, ma la Cassazione ha verificato l'interazione tra la nuova disciplina della procedibilita' (art. 624, comma 3) e le circostanze aggravanti, rilevando l'assenza della querela e l'impossibilita' di proseguire l'azione penale in mancanza delle ipotesi che consentono la procedura d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen., comma 3

    il delitto di furto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)

    La norma, nella versione richiamata, stabilisce la regola generale della procedibilita' a querela per il furto, con alcune eccezioni che consentono il procedimento d'ufficio. La Corte ha interpretato che, nelle fattispecie in esame, non ricorrono le condizioni che legittimano il procedimento d'ufficio e pertanto e' necessaria la querela.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.

    Riguarda le circostanze aggravanti (n.2: forzatura, n.7: commesso su cose esposte alla pubblica fede). La Corte territoriale aveva qualificato il fatto con tali aggravanti; pero' ai fini della procedibilita' occorre valutare se la presenza di tali aggravanti imponga il procedimento d'ufficio o, per effetto delle eccezioni legislative, la procedibilita' resti a querela.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione) - richiamato come imputazione originaria

    L'imputazione originaria era diversa (ricettazione), ma la Corte d'appello ha riqualificato il fatto in furto. La riqualificazione ha reso necessario verificare il regime di procedibilita' applicabile al nuovo titolo di reato.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)

    E' la norma di modifica che ha inciso sul regime di procedibilita' dell'art. 624, introducendo la procedibilita' a querela per il delitto di furto e le relative eccezioni; e' la fonte normativa alla base della questione di procedibilita' sollevata.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per affermare che, non ricorrendo le ipotesi che consentono comunque la procedura senza querela, non e' possibile proseguire l'azione penale. La Corte ha rilevato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, e ha quindi dichiarato l'improcedibilita'.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n. 150/2022 il reato di furto (art. 624) e' generalmente punibile a querela: la querela della persona offesa e' condizione di procedibilita' salvo le specifiche eccezioni previste dalla norma.
  • La semplice denuncia (segnalazione) non sostituisce la querela quando la legge richiede espressamente la querela; in mancanza della querela l'azione penale e' improcedibile salvo che si applichino le ipotesi di procedura d'ufficio.
  • Quando il fatto viene riqualificato in giudizio, il giudice deve verificare il regime di procedibilita' connesso alla nuova fattispecie e applicare la disciplina aggiornata (inclusi gli effetti delle aggravanti ai fini della procedibilita').
  • Per i difensori: verificare tempestivamente l'esistenza e l'adeguatezza della querela (contenuto e termini), e prospettare il difetto di procedibilita' se assente.
  • Per l'azione penale e per la giurisprudenza: valutare attentamente l'interazione tra le circostanze aggravanti indicate dall'art. 625 e le eccezioni alla procedibilita' a querela previste dall'art. 624, comma 3, per stabilire se sussista l'obbligo o meno di procedere d'ufficio.

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