Cassazione Penale, Sentenza n. 4680/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 26/01/2023 che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 483 c.p. perché estinto per prescrizione. Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione di legge penale; 2) vizio di motivazione per la mancata assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso l'imputato è deceduto il 31/12/2023. La Corte di cassazione ha ritenuto che, essendosi verificata la morte successivamente alla proposizione del ricorso, occorreva dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata. La decisione è stata annullata senza possibilità di pronunciarsi sul merito (ossia non è stata pronunciata alcuna assoluzione di merito) in applicazione delle norme che disciplinano l'estinzione del reato per morte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma che definisce il reato contestato (menzionata come oggetto dell'imputazione); qui rilevante solo come titolo di reato per il quale è pendente il procedimento.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito in cui devono essere esposti i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti di tale disposizione.
art. 150 cod. pen.
Prevede che la morte dell'imputato estingua il reato o la punibilità; qui utilizzata per dichiarare l'estinzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce gli effetti processuali dell'estinzione del reato: una volta estinta l'azione penale per cause sopravvenute (es. morte), è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito; pertanto la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio e senza pronunciare assoluzione.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Patti)
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui la morte dell'imputato dopo la proposizione del gravame comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e impedisce qualsiasi pronuncia di proscioglimento nel merito.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso (anche se prima della decisione), la morte estingue il reato e il giudice deve dichiarare l'estinzione; la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio.
- Una volta dichiarata l'estinzione per morte, è preclusa la possibilità di pronunciare un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.: il procedimento si chiude senza valutazione di merito.
- La presentazione del ricorso non impedisce che, se sopravviene la morte dell'imputato, il giudice adotti la declaratoria di estinzione e annulli la sentenza anche se il motivo di ricorso chiedeva una diversa pronuncia sostanziale.
- È opportuno che il difensore notifici tempestivamente al giudice il decesso con documentazione ufficiale (certificato di morte) per consentire l'applicazione delle norme sull'estinzione e l'adozione degli effetti processuali conseguenti.
- La distinzione fra estinzione per prescrizione (già dichiarata in appello) e estinzione per morte è rilevante solo per la causa dell'estinzione; entrambe determinano la cessazione del procedimento ma la morte sopravvenuta impedisce pronunce di proscioglimento sul merito.
- In situazioni analoghe, il giudice di cassazione valuterà preliminarmente l'eventuale sopravvenuta causa estintiva (es. morte) e, se accertata, provvederà all'annullamento senza rinvio anziché decidere sui motivi di merito.
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