Cassazione Civile, Ordinanza n. 31675/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
A seguito di un provvedimento prefettizio di espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, uno straniero impugnava il decreto davanti al Giudice di Pace deducendo di essere residente in Italia da molti anni, di avervi svolto attività lavorativa regolare, di avere una proposta di lavoro come collaboratore domestico e di essere coniugato con una cittadina regolarmente soggiornante nel territorio italiano. Sosteneva inoltre che il rimpatrio nello Sri Lanka, in ragione della situazione del Paese, avrebbe potuto esporlo a rischi per la propria incolumità personale. Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione ritenendo irrilevanti le allegazioni sulla situazione familiare e lavorativa e valorizzando, in particolare, la mancanza di adeguata documentazione del matrimonio, ritenuta non autenticata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 445/2000. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme interne, convenzionali e unionali in tema di espulsione e tutela della vita familiare, per avere il giudice omesso di valutare la sproporzione della misura e il rischio derivante dal rimpatrio; 2) violazione delle regole sulla disponibilità e valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato la lunga permanenza in Italia, l’attività lavorativa, l’assenza di pericolosità sociale e la documentazione matrimoniale, poi prodotta con apostille in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse fondato la decisione su un profilo meramente formale, ossia la mancanza di apostille sul certificato di matrimonio, senza accertare in concreto l’effettività dei legami familiari e il radicamento del ricorrente in Italia. Ha quindi cassato l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma con rinvio al medesimo ufficio, in diversa composizione, affinché verifichi se sussistano i presupposti ostativi all’espulsione alla luce della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami sociali e personali sul territorio nazionale. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 8 CEDU
"Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della sua corrispondenza"
norma guida per bilanciare il diritto alla vita privata e familiare con le esigenze pubbliche; tutela anche relazioni affettive, sociali e lavorative, non solo quelle matrimoniali formalmente costituite.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
"fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"
il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno devono comunque rispettare gli obblighi costituzionali e internazionali, inclusa la tutela convenzionale dei legami familiari.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
"Non è consentita l'espulsione... nei confronti... degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana"
la disciplina sull’espulsione deve essere coordinata con la tutela dell’unità familiare; i legami familiari possono integrare un elemento ostativo all’espulsione.
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
"si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"
il giudice deve procedere a una valutazione concreta e caso per caso, dando rilievo prioritario all’effettività dei vincoli familiari e al radicamento sul territorio nazionale.
art. 28, lett. b), d.P.R. n. 394/1999
richiamato come base per il rilascio del permesso in favore dello straniero che si trovi nelle condizioni documentate di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998.
richiamato dal giudice di merito per escludere l’idoneità probatoria del certificato di matrimonio privo di autentica; la Cassazione ne limita la rilevanza quando occorra accertare l’effettività del vincolo familiare.
invocato nel motivo di ricorso per contestare la mancata considerazione di un documento non specificamente contestato dalla controparte.
invocato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
richiamato per sostenere il vizio motivazionale della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del secondo motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 5 della direttiva UE 2018/115
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’esigenza di valutare la proporzionalità dell’espulsione e la situazione personale dello straniero.
art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
artt. 19 e 30 del d.lgs. 268/98
richiamati dal ricorrente a sostegno dei limiti all’espulsione e della tutela del nucleo familiare.
Massime di principio
- In materia di espulsione dello straniero, il giudice deve compiere una valutazione concreta e individualizzata della misura, tenendo conto non solo della regolarità del soggiorno, ma soprattutto della natura ed effettività dei vincoli familiari, della durata della permanenza in Italia e dei legami sociali e lavorativi sul territorio.
- Ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare, non è decisivo lo status formale di coniuge, ma l’esistenza in concreto di una comunanza di vita, affettiva e materiale; un matrimonio meramente formale o di convenienza non è sufficiente a fondare la protezione rafforzata.
- La documentazione relativa al rapporto familiare non può essere svalutata in base a un criterio esclusivamente formale quando il tema controverso sia l’effettività del legame: l’assenza di apostille o di altra formalità di autenticazione non esclude, di per sé, la rilevanza del documento come elemento indiziario, salvo concreti dubbi di falsità.
- Nel giudizio sull’espulsione, i criteri relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale e ai legami con il Paese d’origine hanno funzione integrativa e non sostituiscono l’accertamento principale sull’esistenza di legami familiari nel territorio nazionale.
- L’omessa considerazione di fatti decisivi relativi alla vita familiare, alla stabilità della presenza in Italia e al radicamento sociale dello straniero può integrare vizio di legittimità della decisione che conferma l’espulsione.
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