Cassazione Civile, Ordinanza n. 26911/2021 del 05/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali aveva impugnato gli avvisi con cui l'Agenzia delle entrate gli aveva irrogato una sanzione per il tardivo invio, oltre 90 giorni dalla scadenza, di 32 dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2003 e 2004, trasmesse mediante più file distinti. I giudici di merito avevano annullato la sanzione ritenendo applicabile il cumulo giuridico. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 e della legge n. 296 del 2006, sostenendo che la condotta non integrasse un concorso formale o materiale di violazioni e che dovesse applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni, una per ciascun file tardivamente trasmesso, richiamando un precedente di legittimità favorevole alla sua tesi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento della CTR che aveva applicato il cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 alla fattispecie di tardiva trasmissione telematica di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario. La Corte ha valorizzato il rinvio ai principi generali del d.lgs. n. 472 del 1997 operato dalla disciplina richiamata e ha applicato il principio del favor rei, osservando che l'illecito in questione rientra tra le violazioni per le quali può trovare spazio la disciplina del cumulo giuridico. Ha inoltre escluso che le violazioni commesse dall'intermediario siano sottratte, per loro natura, alla distinzione tra violazioni formali e non formali. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; esclusa anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 7-bis d.lgs. n. 241 del 1997
Norma sanzionatoria per la tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario; la violazione è assoggettabile al regime generale delle sanzioni tributarie richiamato dalla disciplina successiva.
art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997
Il cumulo giuridico può applicarsi anche alle plurime violazioni consistenti nel tardivo invio di più dichiarazioni fiscali tramite file distinti, quando ricorrano i presupposti del sistema sanzionatorio tributario richiamato.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 241 del 1997
Il rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto compatibili, consente l'applicazione delle regole generali sulle sanzioni tributarie anche alle violazioni dell'intermediario.
art. 36-bis, comma 7-bis, d.l. n. 223 del 2006
L'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Agenzia delle entrate è soggetta alle disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997, salvo l'esclusione della preventiva contestazione ex art. 16, comma 2.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
In materia sanzionatoria tributaria si applica la legge più favorevole tra quella vigente al momento della violazione e le leggi posteriori, salvo definitività del provvedimento.
art. 6, ultimo comma, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per sottolineare che anche tra le violazioni dell'intermediario possono distinguersi ipotesi meramente formali e non meramente formali.
art. 3, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998
Individua i soggetti che possono incorrere nelle violazioni relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel sistema delle sanzioni tributarie, il rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 può comportare l'applicazione del cumulo giuridico anche a pluralità di omissioni o ritardi nella trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali, quando la disciplina speciale non risulti incompatibile.
- La qualificazione delle violazioni come formali o non formali non è esclusa in via generale per il solo fatto che esse siano commesse da un intermediario anziché dal contribuente; occorre verificare concretamente se la condotta abbia solo inciso sulle attività di controllo o abbia invece agevolato l'evasione o ridotto l'incasso erariale.
- In materia sanzionatoria tributaria deve applicarsi, ove ricorrano i presupposti, il principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997.
- Quando la disciplina speciale richiama le regole generali del d.lgs. n. 472 del 1997, il cumulo materiale non può essere affermato in modo automatico per la sola pluralità dei file trasmessi, dovendosi verificare la compatibilità con il regime del concorso e del cumulo giuridico.
- Le Amministrazioni dello Stato sono esonerate dal pagamento materiale dell'ulteriore contributo unificato, operando il sistema della prenotazione a debito.
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