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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27201/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da una società nei confronti della Regione Puglia per il ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione unica relativo a un impianto fotovoltaico localizzato nel Comune di Francavilla Fontana. La società aveva presentato istanza il 30 settembre 2008; il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine massimo di 180 giorni previsto dal d.lgs. n. 387 del 2003 fosse spirato e che l'amministrazione fosse rimasta inerte dal 5 maggio 2010 al 15 novembre 2011, quando fu poi rilasciata l'autorizzazione. Ha quindi condannato la Regione al risarcimento del danno da ritardo, valorizzando anche il pregiudizio connesso al sopravvenuto mutamento normativo che avrebbe impedito l'accesso agli incentivi tariffari. La Regione ha proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, articolando due censure: con la prima ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al merito amministrativo, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse illegittimamente valutato, in luogo della P.A., l'incidenza della rimodulazione progettuale sui tempi del procedimento; con la seconda ha denunciato rifiuto di giurisdizione, assumendo che il danno da ritardo non fosse configurabile perché il privato avrebbe presentato una domanda non più accoglibile e avrebbe dovuto attivarsi con gli strumenti procedimentali e processuali a sua disposizione per evitare il pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure non denunciassero un vero sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, ma contestassero piuttosto il modo in cui il Consiglio di Stato aveva valutato i fatti, interpretato gli atti e applicato la disciplina del danno da ritardo. Secondo la Corte, la decisione impugnata non aveva sostituito la propria valutazione a quella dell'amministrazione in modo tale da integrare un'eccesso di potere giurisdizionale, né aveva rifiutato di esercitare la giurisdizione; si era limitata a compiere un apprezzamento, eventualmente erroneo, ma interno alla giurisdizione speciale. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione è esperibile solo per denunciare vizi che attengano ai limiti esterni della giurisdizione, non per censurare errori interni di merito o di giudizio del giudice speciale.

  • art. 110 c.p.a.

    Rientra nel sistema del controllo della Cassazione solo la verifica dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Attribuisce alla Corte di cassazione il sindacato sui soli limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale, non sulle sue valutazioni di fatto o di diritto interne alla giurisdizione esercitata.

  • art. 2-bis, comma 1, L. n. 241 del 1990

    Il danno da ritardo o inerzia della P.A. nella conclusione del procedimento è risarcibile non per il solo ritardo in sé, ma quando la condotta amministrativa abbia cagionato un danno al privato, che deve provarlo.

  • art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003

    Il procedimento per l'autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili è sottoposto a un termine di conclusione che rileva ai fini della responsabilità da ritardo.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Nel valutare il danno da ritardo deve considerarsi il comportamento delle parti e la possibilità di evitare il danno con l'ordinaria diligenza, ma la rilevanza di tale onere non trasforma automaticamente ogni mancata attivazione in causa di esclusione del nesso causale.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di indicare criteri o modalità di adempimento della tutela risarcitoria, nei limiti della decisione adottata.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come parametro del concorso colposo del creditore, ma la Corte non accoglie la tesi per cui esso trasformi la censura in questione di giurisdizione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per contestare la correttezza della ricostruzione dei fatti, dell'interpretazione degli atti o dell'applicazione delle norme compiuta dal giudice amministrativo, se la decisione resta entro i limiti della giurisdizione esercitata.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo è configurabile solo quando il giudice speciale si sostituisca realmente all'amministrazione nella valutazione di opportunità o convenienza dell'atto, non quando interpreti la vicenda concreta e la disciplina applicabile, anche se in modo asseritamente errato.
  • Il rifiuto di giurisdizione è censurabile in Cassazione solo quando il giudice speciale neghi di poter conoscere della domanda per affermata estraneità assoluta della materia alla propria giurisdizione; non ricorre, invece, quando il giudice eserciti la giurisdizione e decida nel merito o in rito in modo eventualmente sbagliato.
  • Nel danno da ritardo della pubblica amministrazione, il ritardo non è di per sé sufficiente: occorre allegare e provare un pregiudizio causalmente collegato all'inerzia amministrativa.
  • Nella responsabilità da ritardo occorre valutare anche il comportamento del privato e gli strumenti di tutela da lui esperibili, ma tale valutazione attiene al merito dell'accertamento della responsabilità e non ai limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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