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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17814/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un infermiere in servizio presso un ospedale pubblico aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni rese oltre l'orario ordinario nell'ambito del servizio di dialisi estiva, attività svolta anche per pazienti provenienti da altre regioni. La Corte d'appello aveva revocato il decreto e rigettato la domanda, qualificando la pretesa come relativa a prestazioni aggiuntive del comparto sanitario e ritenendo non provati i presupposti speciali richiesti dalla disciplina di settore, tra cui l'autorizzazione regionale, specifiche condizioni soggettive dei lavoratori e la determinazione tariffaria, oltre a rilevare i vincoli di spesa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali, codicistiche e costituzionali, sostenendo che le prestazioni erano state effettivamente eseguite su incarico dell'azienda e dovevano essere remunerate; con il secondo ha dedotto vizi di motivazione e violazione del dovere di motivazione della sentenza d'appello, lamentando contraddizioni nella parte in cui era esclusa l'autorizzazione e nella quantificazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la sussistenza dei presupposti delle prestazioni aggiuntive speciali, ma aveva trascurato che i fatti allegati erano anche compatibili con una domanda di compenso per lavoro straordinario, in quanto il lavoratore aveva eseguito prestazioni oltre il debito orario su richiesta, anche implicita, del datore di lavoro pubblico. In tale ipotesi, il diritto alla retribuzione sussiste se vi è consenso datoriale, anche quando l'autorizzazione prevista dalla disciplina collettiva risulti illegittima o manchino i presupposti formali e di spesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, che dovrà verificare l'esistenza del credito retributivo come straordinario e liquidarlo secondo le misure orarie contrattuali del tempo, senza attribuire rilievo ai limiti interni allo straordinario o ai vizi degli incarichi di impiego nel servizio di dialisi estiva. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di violazione di legge e valutazione delle prove, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di violazione di legge e valutazione delle prove, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non fonda su di esso la decisione, concentrandosi invece su art. 2126 c.c. e art. 2108 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte valorizza il tema dell'allegazione e della prova, ma accoglie la censura per errata qualificazione della domanda.

  • art. 36 Cost.

    È il parametro costituzionale che sorregge la necessità di remunerare la prestazione lavorativa effettivamente resa, anche se eseguita in forme non pienamente conformi alle regole autorizzative o di spesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo per difetto di motivazione, motivo poi assorbito.

  • art. 330 c.p.c.

    Usato per affermare la regolarità della notificazione del ricorso per cassazione presso il procuratore costituito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo per vizio di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo per il difetto di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di ricorso; il primo motivo è accolto, il secondo assorbito.

  • art. 2108 c.c.

    Applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato; fonda il diritto al compenso per lavoro straordinario debitamente autorizzato.

  • art. 2126 c.c.

    Opera come norma che impone la remunerazione della prestazione lavorativa di fatto eseguita con consenso datoriale, anche se la richiesta o l'autorizzazione sia invalida o manchino presupposti formali.

  • art. 2 d.lgs. 165/2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva; un atto della P.A. deve essere conforme al CCNL, altrimenti è nullo.

  • art. 40 d.lgs. 165/2001

    Richiamato insieme all'art. 2 d.lgs. 165/2001 e all'art. 97 Cost. per sostenere l'applicabilità dell'art. 2108 c.c. nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro del pubblico impiego e dell'organizzazione dell'amministrazione, ma non idoneo a escludere la retribuzione del lavoro svolto con consenso datoriale.

  • art. 34 CCNL 1998/2001

    Prevede che lo straordinario sia autorizzato dal dirigente; la Corte precisa che, ai fini retributivi, conta il consenso datoriale, anche se l'autorizzazione sia invalida.

  • art. 31 CCNL 2016/2018

    Richiamato come disciplina collettiva che prevede l'autorizzazione del dirigente per lo straordinario.

  • art. 47 CCNL 2019/2021

    Richiamato come disciplina collettiva che prevede l'autorizzazione del dirigente per lo straordinario.

  • art. 1 d.l. 402/2001

    Disciplina speciale delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanitario, subordinata ad autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e determinazione tariffaria.

  • L. 1/2002

    Legge di conversione del d.l. 402/2001 richiamata per la disciplina delle prestazioni aggiuntive.

  • art. 6-quinquies d.l. 314/2004

    Norma di proroga degli effetti della disciplina sulle prestazioni aggiuntive.

  • L. 26/2005

    Legge di conversione del d.l. 314/2004 richiamata per la proroga della disciplina sulle prestazioni aggiuntive.

  • art. 1 d.l. 300/2006

    Ulteriore proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive.

  • L. 17/2007

    Legge di conversione del d.l. 300/2006 richiamata per la proroga della disciplina sulle prestazioni aggiuntive.

  • art. 4 L. 120/2007

    Ha ulteriormente prorogato la disciplina delle prestazioni aggiuntive fino alla contrattazione collettiva.

  • art. 13 CCNL 10.4.2008

    Richiamato come fonte contrattuale che recepisce la disciplina delle prestazioni aggiuntive.

  • art. 12 CCNL 31.7.2009

    Richiamato come fonte contrattuale che disciplina le prestazioni aggiuntive nel periodo rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando il lavoratore abbia svolto prestazioni oltre il debito orario con il consenso, anche implicito, dell'amministrazione, la retribuzione è dovuta a titolo di lavoro straordinario anche se l'autorizzazione prevista dalla disciplina collettiva risulti invalida o manchino alcuni presupposti formali.
  • L'art. 2126 c.c. opera come norma integrativa della disciplina del rapporto di lavoro e impone il pagamento della prestazione effettivamente resa, purché questa sia coerente con la volontà datoriale e non sia svolta contra voluntatem del datore.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, i vincoli di spesa e le irregolarità dell'atto autorizzativo possono rilevare sul piano della responsabilità interna della P.A. e dei funzionari, ma non possono essere opposti al lavoratore per negare il compenso dovuto per la prestazione eseguita.
  • La distinzione tra prestazioni aggiuntive speciali del comparto sanitario e lavoro straordinario va compiuta in base ai presupposti specifici della domanda e dei fatti allegati; se i requisiti delle prestazioni aggiuntive mancano, il giudice deve verificare se sussista comunque il diritto al compenso ordinario per straordinario.
  • Ai fini della remunerazione, ciò che rileva è l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e il consenso del datore di lavoro, non l'osservanza di forme autorizzative che attengano a finalità organizzative o contabili diverse dalla tutela del credito del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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