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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05710/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura selettiva interna dell'Agenzia delle Entrate per l'assegnazione di 93 progressioni economiche orizzontali da una fascia retributiva a quella superiore. Un dipendente aveva agito per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'inserimento, con corretta valutazione dei titoli, nella posizione n. 90 della graduatoria; il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva accolta, ordinando l'inserimento in graduatoria e il pagamento delle differenze retributive. Il ricorrente per cassazione era un altro dipendente chiamato in causa come controinteressato, che aveva eccepito fin dal primo grado la propria estraneità al giudizio e chiesto l'estromissione. Con il primo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il mancato accoglimento della domanda di estromissione e sostenendo di non avere interesse a partecipare al processo. Con il secondo motivo ha denunciato, sempre come omesso esame, la mancata considerazione della sua richiesta subordinata di nuova valutazione dei titoli, ma ha anche affermato di non avere interesse a un esito diverso del giudizio e che la decisione non avrebbe inciso sui suoi diritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'estromissione dal processo è possibile solo nei casi tipizzati dagli artt. 108, 109 e 111 c.p.c., mentre la posizione del ricorrente riguardava semmai un difetto di legittimazione passiva, non convertibile in una pretesa di estromissione. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva interesse a ottenere un diverso contenuto della sentenza, salvo la regolazione delle spese, e che comunque la compensazione delle spese era l'unica soluzione possibile dato che la chiamata in causa era stata disposta d'ufficio dal giudice. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che, pur essendo eventualmente riconducibile a omessa pronuncia, esso restava inammissibile perché il ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere interesse alla domanda subordinata e, più in generale, l'interesse ad impugnare deve essere adeguatamente allegato. È stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato. Non sono state liquidate spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 108 c.p.c.

    L'estromissione del garantito è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla norma.

  • art. 109 c.p.c.

    L'estromissione dell'obbligato è ammessa solo nei casi tipizzati dalla disposizione.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso è uno dei soli casi in cui è possibile l'estromissione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza era, al più, una censura di omessa pronuncia, in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato come omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ne ha escluso l'ammissibilità per difetto di interesse.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'interesse a impugnare deve essere allegato in modo specifico e coerente con i motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento accelerato previsto da tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • L'estromissione di una parte dal processo non è uno strumento generale per far valere il difetto di legittimazione passiva, ma è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge processuale.
  • Chi afferma di non avere alcun interesse sostanziale all'esito della lite non può utilmente proporre impugnazioni volte a ottenere un diverso contenuto della decisione, salvo che sia dedotto un concreto interesse autonomo, come quello relativo alle spese.
  • L'interesse ad impugnare è requisito necessario del ricorso per cassazione e deve risultare in modo specifico: la sua esplicita esclusione da parte del ricorrente comporta l'inammissibilità del mezzo.
  • Una censura che in realtà investe l'omessa pronuncia su una domanda non può essere trattata come omesso esame di un fatto decisivo se il ricorrente non dimostra un interesse concreto e attuale alla decisione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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