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Sentenza

Sentenza del 22/12/2022 n. 1203 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Successione - "coacervo" Art.8, co. 4, TUSD - Mancata riproposizione nel D.l. 262/2006 - Abrogazione implicita dell'istituto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'applicabilità dell'istituto del 'coacervo' (art. 8, comma 4, D.lgs. 346/1990) per il cumulo tra il relictum e le donazioni precedenti al fine di verificare l'incidenza sulle franchigie esenti dell'imposta di successione. L'Ufficio aveva emesso avviso di rettifica per omessa dichiarazione di donazioni e aveva ricalcolato l'imposta applicando il coacervo e sanzioni (art. 51 TUS). Il contribuente aveva impugnato sostenendo l'inapplicabilità del coacervo; in primo grado la CTP di Torino ha accolto il ricorso. L'Agenzia ha proposto appello sostenendo che l'art. 8, c.4 TUS è ancora applicabile, mentre il Collegio d'appello ha ritenuto che, a seguito della soppressione del sistema ad aliquote progressive (L. 342/2000) e della reintroduzione dell'imposta con aliquote fisse (D.L. 262/2006 conv. L.286/2006), l'istituto del coacervo è stato implicitamente abrogato e non è applicabile neppure per il calcolo delle franchigie, confermando la sentenza di primo grado.

La decisione

Appello dell'Agenzia rigettato. Confermata integralmente la sentenza n. 330/08/2021 della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stato stabilito che l'istituto del coacervo non è più applicabile per la determinazione delle franchigie dell'imposta di successione alla luce del passaggio da aliquote progressive ad aliquote fisse; di conseguenza le donazioni contestate non sono state cumulate al relictum ai fini della franchigia. L'appellante è condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - art. 8, comma 4 (TUS)

    L'art. 8, c.4 prevedeva il cumulo (coacervo) tra relictum e donatum per determinare l'aliquota progressiva applicabile; la giurisprudenza e il Collegio ritengono che tale previsione sia stata implicitamente abrogata dalla soppressione del sistema progressivo (L. 342/2000) e quindi non sia più applicabile nel regime attuale a aliquote fisse, nemmeno per il calcolo delle franchigie.

  • D.L. 262/2006, art. 2, comma 47 (conv. L. 286/2006)

    è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni

    Ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni con decorrenze specifiche (successioni dal 03/10/2006, donazioni dal 29/11/2006) e ha previsto franchigie; non ha previsto l'istituto del coacervo, confermando così l'orientamento per cui non è stata reintrodotta alcuna forma di cumulo delle donazioni per la determinazione delle franchigie.

  • L. 342/2000, art. 69

    Ha introdotto il passaggio dal sistema ad aliquote progressive a quello ad aliquote fisse; tale modifica è stata ritenuta dalla giurisprudenza causa di abrogazione implicita della norma sul coacervo, poiché il coacervo aveva senso solo nel sistema progressivo per determinare la fascia di aliquota.

  • L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 13, comma 1

    Con normativa del 2001 l'imposta era stata abrogata con decorrenza 25/10/2001; richiamata nella ricostruzione storica delle vicende legislative che hanno portato alle successive reintroduzioni e modifiche.

  • D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - art. 32, comma 3

    Prevede la rettifica in caso di infedeltà delle dichiarazioni di successione; nell'atto impositivo l'Ufficio ha agito sul presupposto dell'omessa dichiarazione di donazioni ai sensi di questa norma.

  • D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - art. 51

    Regola le sanzioni per infedeltà dichiarativa; l'Ufficio ha applicato sanzioni ma il Giudice ha ritenuto che l'applicazione del coacervo fosse illegittima e quindi il ricalcolo dell'imposta su quella base non poteva reggere.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 47

    Norma sul sindacato cautelare e sulla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati; il contribuente aveva chiesto la sospensione ai sensi di tale norma in primo grado.

Massime di principio

  • L'istituto del coacervo (cumulo tra relictum e donatum) è nato per evitare elusioni in un sistema ad aliquote progressive e, dopo la sostituzione con aliquote fisse, non è più applicabile salvo espressa disposizione legislativa che lo reintroduca.
  • Quando l'imposta di successione è calcolata con aliquote fisse e franchigie per beneficiario (come dopo la riforma del 2006), non si deve cumulare automaticamente il valore delle donazioni pregresse al relictum per ridurre la franchigia residua.
  • L'Amministrazione finanziaria che, sulla base di circolari, applica il coacervo in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e della giurisprudenza di merito, rischia di vedere i suoi atti annullati e le pretese respinte in giudizio.
  • In presenza di incertezza normativa (mutamenti o ambiguità di disciplina nel tempo), la gravità e la legittimità dell'applicazione di sanzioni vanno valutate con attenzione; la posizione difensiva del contribuente può essere rafforzata se esiste ragionevole dubbio interpretativo.
  • Per situazioni temporali borderline (donazioni o successioni avvenute in epoche diverse dalle decorrenze legislative), è necessario verificare la decorrenza operativa delle norme e gli effetti transitori, valutando caso per caso la compatibilità dell'applicazione del coacervo.

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