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Sentenza

Sentenza del 22/12/2022 n. 37498 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Il motivo principale dedotto in Cassazione riguarda la ritenuta violazione dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992 (divieto di proporre nuove eccezioni in appello): l'Amministrazione sosteneva che la contribuente aveva introdotto in appello e riproposto nel giudizio di rinvio una nuova eccezione tecnica, consistente nell'omessa notifica dell'avviso di liquidazione prodromico alla cartella esattoriale, vizio non dedotto in primo grado e quindi inammissibile in appello. Parallelamente, Equitalia Nord (agente della riscossione) proponeva ricorso incidentale articolando questioni di legittimazione passiva dell'agente e di omessa pronuncia del giudice di merito su tali eccezioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate ritenendo fondato il vizio di motivazione della sentenza impugnata: la Corte ha chiarito che la deduzione in appello e la riproposizione in sede di rinvio di un'autonoma eccezione tecnica (omessa notifica dell'avviso di liquidazione) costituisce una domanda/eccezione nuova vietata dall'art. 57 D.Lgs. 546/1992, e tale censura doveva essere dichiarata inammissibile. Per converso, i motivi del ricorso incidentale di Equitalia Nord sono stati giudicati infondati e rigettati, pur con la correzione parziale della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la valutazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 57; art. 36 comma 2 n. 4; artt. 10, 14, 19, 24

    L'art. 57 vieta la proposizione in appello di nuove eccezioni in senso tecnico (vizi dell'atto impositivo o fatti estintivi/modificativi). Non si estende invece alle 'difese' o contestazioni dei fatti costitutivi del credito. Nuove eccezioni tecniche introdotte in appello sono inammissibili.

  • Codice di procedura civile

    art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; art. 384 c.p.c., comma 2

    Art. 112 richiamato per vizio motivazionale; art. 360 indica i motivi di cassazione impugnati. L'art. 384 c.p.c., comma 2 autorizza la Corte a correggere la motivazione del giudice di merito quando il motivo non esaminato risulta infondato e non richiede accertamenti di fatto.

  • Costituzione

    Il principio di ragionevole durata del processo e di economia processuale giustifica l'interpretazione che consente alla Corte di Cassazione di decidere nel merito su questioni di diritto palesemente infondate senza tornare in sede di merito.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Norma che disciplina l'onere dell'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore quando il contenzioso riguarda il merito della pretesa impositiva; la mancata chiamata non determina comunque sempre un litisconsorzio necessario.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Riferimento formale ai contributi unificati dovuti in caso di impugnazioni e richieste di integrazione contributiva da parte dell'istante incidentale.

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    Norma citata per la nuova denominazione/organizzazione delle corti tributarie (rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio).

Massime di principio

  • Il divieto dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992 concerne le 'eccezioni' in senso tecnico (vizi dell'atto impositivo o fatti estintivi/modificativi). Qualsiasi questione che costituisca una nuova causa petendi e non sia riconducibile al thema decidendum originario è inammissibile in appello.
  • Sono invece ammesse in appello le 'mere difese' o le contestazioni dei fatti costitutivi del credito che non introducono una nuova eccezione tecnica; il giudice di appello deve verificare se la censura è effettivamente nuova o è risposta alle deduzioni dell'altra parte.
  • La mancata notifica del provvedimento prodromico (es. avviso di liquidazione) configura, in linea di principio, un vizio tecnico che se non dedotto nel primo grado non può essere introdotto in appello quale nuova eccezione.
  • Nel contenzioso sulla cartella esattoriale il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione; non si impone un litisconsorzio necessario. Tuttavia l'agente della riscossione è tenuto a chiamare l'ente impositore se si tratta del merito dell'accertamento.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare un motivo rilevante, la Cassazione può cassare e rinviare oppure, se il motivo omesso è infondato e non richiede accertamenti di fatto, correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 2, per ragioni di economia processuale.
  • In fase di appello il giudice deve motivare distintamente circa l'ammissibilità delle nuove eccezioni tecniche: qualora ritenute nuove e inammissibili, la decisione è viziata e soggetta a cassazione.

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