Sentenza del 22/12/2022 n. 5195 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso dall'Ufficio dopo la presentazione di una denuncia Docfa da parte della contribuente. La contribuente ha proposto ricorso-reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n.546/1992; durante la fase di reclamo l'Ufficio ha provveduto ad annullare l'atto impugnato. Nonostante la cessazione della materia del contendere, la contribuente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite sostenute per il reclamo-mediazione. La Commissione di primo grado ha ritenuto dovuta la rifusione delle spese applicando il principio della "soccombenza virtuale"; l'Agenzia ha impugnato tale statuizione sostenendo che l'annullamento in sede di reclamo escludeva la procedibilità della domanda di rimborso spese e denunciando violazione di legge (art.15 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art.17-bis).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado: pur dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere per l'annullamento dell'atto in sede di reclamo-mediazione, è stata riconosciuta l'ammissibilità dell'azione della contribuente volta alla rifusione delle spese di lite. La Corte ha ritenuto che l'annullamento in autotutela in sede di reclamo non sopprime l'interesse del contribuente a ottenere il rimborso delle spese sostenute per la fase precontenziosa (necessarie per l'instaurazione del reclamo-mediazione), salvo diverso accordo tra le parti. Nulla è stato disposto sulle spese del grado di appello per mancanza di domanda.
Norme richiamate
Citato dall'Amministrazione come norma violata; la decisione regionale non ha ritenuto sussistente la violazione rispetto alla possibilità per il contribuente di richiedere la rifusione delle spese dopo annullamento in sede di reclamo.
Regola il ricorso-reclamo (fase di mediazione). La Corte interpreta che l'accoglimento dell'istanza in sede di reclamo e l'annullamento dell'atto non eliminano l'interesse del contribuente a ottenere il rimborso delle spese sostenute nella fase precontenziosa, salvo diverso accordo tra le parti.
Principio della soccombenza virtuale (giurisprudenza)
Applicato dalla Commissione per riconoscere la rifusione delle spese alla contribuente nonostante la cessazione della materia del contendere: quando l'Amministrazione riconosce l'illegittimità dell'atto in sede di reclamo, il giudice può comunque riconoscere le spese sostenute in fase precontenziosa come dovute al contribuente.
Massime di principio
- L'annullamento amministrativo dell'atto in sede di reclamo-mediazione non estingue automaticamente il diritto del contribuente a chiedere il rimborso delle spese sostenute per la fase precontenziosa; tali spese possono essere considerate accessorie e recuperabili davanti al giudice tributario.
- La soccombenza virtuale può essere invocata quando l'Amministrazione riconosce l'illegittimità dell'atto senza contraddittorio: il contribuente può ottenere la rifusione delle spese sostenute per il reclamo se provate e indispensabili.
- Per ottenere il rimborso è consigliabile documentare e quantificare dettagliatamente le spese professionali sostenute per la gestione del reclamo/mediazione e inserirne espressa richiesta giudiziale; in mancanza di domanda il giudice non decide sulle spese.
- L'Amministrazione, per evitare contenzioso, può offrire il rimborso delle spese in sede di reclamo o negoziare un accordo con il contribuente; altrimenti il contribuente è legittimato a rivolgersi al giudice per la liquidazione.
- La mancata instaurazione del contraddittorio in sede di reclamo non preclude di per sé la statuizione sulla rifusione delle spese: la valutazione è rimessa al giudice che può riconoscere l'onere a carico dell'Amministrazione.
- In sede di impugnazione dell'atto di primo grado, le parti devono espressamente dedurre le questioni relative alle spese del grado di appello, altrimenti il giudice non le deciderà.
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