Sentenza del 22/12/2022 n. 215 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato due atti di recupero notificati via PEC il 26 aprile 2022, relativi al credito d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, maturato negli anni 2016-2019 e compensato nel 2020 e nel 2021. Il credito complessivamente maturato era pari a € 247.090,40 (€ 35.735,38 per il 2016, € 114.228,88 per il 2017, € 65.484,99 per il 2018 e € 31.641,15 per il 2019); la società aveva compensato € 126.412,39 nel 2020 e € 54.377,70 nel 2021. L’Ufficio, sulla base della verifica della Guardia di Finanza e del PVC consegnato il 15 dicembre 2021, aveva disconosciuto il credito perché riteneva che il progetto di sviluppo di un software gestionale per l’accoglienza dei migranti non fosse ricerca e sviluppo agevolabile, che il personale coinvolto svolgesse mansioni ordinarie e che il credito fosse stato rilevato solo a posteriori; aveva quindi recuperato € 126.412,39, oltre a € 9.632,77 di interessi e sanzioni per € 126.412,39. La società ha dedotto: nullità degli atti per motivazione contraddittoria e incomprensibile; nullità per mancata acquisizione del parere MISE; infondatezza delle contestazioni sul personale, sulla natura e sistematicità del progetto e sulla rilevazione tardiva dei crediti; in subordine, non debenza delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; e, ulteriormente in subordine, errata qualificazione del credito come inesistente anziché non spettante.
La decisione
La Corte, pronunciando sulle cause riunite, ha accolto il ricorso solo in parte. Ha rigettato la censura di difetto di motivazione, giudicando l’atto leggibile nel suo complesso e sufficientemente motivato; ha escluso che il parere tecnico del MISE fosse obbligatorio; non ha accolto le contestazioni di merito, rilevando in particolare che non era stata specificamente censurata l’affermazione dell’Ufficio secondo cui il progetto non risolveva un problema scientifico o tecnologico. Ha respinto anche la richiesta di esenzione dalle sanzioni per obiettiva incertezza, perché formulata genericamente e riferita soprattutto al Manuale di Frascati e alla nozione di novità. Ha invece accolto la domanda subordinata sulla qualificazione del credito: non risultavano elementi certi e inequivoci che l’attività non fosse stata svolta, e gli indizi addotti dall’Ufficio erano suscettibili di letture diverse. Ha quindi ritenuto illegittima la sanzione prevista per il credito inesistente e disposto l’applicazione della sanzione del 30% prevista per il credito non spettante, riducendo le sanzioni. Le spese sono state compensate. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di Isernia il 21 novembre 2022.
Norme richiamate
Disciplina il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. La decisione non riconosce che il progetto della società rientrasse nel perimetro dell’agevolazione: le contestazioni sul merito non sono state accolte, anche perché non era stata specificamente censurata la ragione relativa all’assenza di un problema scientifico o tecnologico da risolvere.
Art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997
A parere del Collegio tale applicazione appare illegittima in quanto non sono stati acquisiti elementi certi ed inequivoci che l'attività de qua non sia stata effettivamente svolta (credito inesistente).
La sanzione prevista per l’utilizzo di crediti inesistenti richiede, nel caso esaminato, elementi certi e inequivoci dell’effettiva inesistenza dell’attività da cui il credito deriva; indizi ambigui o diversamente interpretabili non bastano.
Art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997
Dunque l'applicazione della sanzione riguardante la inesistenza del credito rimane illegittima, con conseguente applicazione della sanzione pari al 30%, ex art. 13 comma 4 del citato D. Lgs. n. 471/97, per credito " non spettante".
Quando non è dimostrata l’inesistenza del credito, ma il credito è comunque recuperato come non spettante, la sanzione applicabile secondo la decisione è quella del 30% prevista dal comma 4, anziché il regime più grave del comma 5.
Art. 3 della Legge n. 241/1990 e art. 7 della Legge n. 212/2000
La motivazione nel caso concreto si articola su sette pagine che danno contezza anche delle dichiarazioni rese in sede di accertamento e ritenute rilevanti; una lettura complessiva dell'atto induce ad escludere la dedotta inintellegibilità di "tratti" rilevanti.
La motivazione dell’atto va valutata nel suo insieme: omissioni o passaggi contestati isolatamente non ne determinano la nullità se l’atto, considerato complessivamente, consente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi.
Massime di principio
- Per contestare la motivazione di un atto tributario non basta segnalare singoli passaggi poco chiari o riportarne estratti: occorre indicare concretamente quali contraddizioni o lacune impediscano di comprendere la pretesa e di predisporre la difesa. Il giudice può valutare la motivazione nel suo complesso.
- Il parere tecnico del MISE sulle attività di ricerca e sviluppo non è obbligatorio secondo questa decisione; la sua mancata acquisizione, da sola, non invalida l’atto di recupero.
- La qualificazione di un credito come inesistente non può fondarsi soltanto su indizi equivoci o sulla mancata pianificazione anticipata dell’attività: nel caso esaminato, l’applicazione della sanzione più grave richiedeva elementi certi e inequivoci che l’attività non fosse stata svolta.
- Se il credito è ritenuto non spettante ma non ne è provata l’inesistenza, la sanzione applicabile può essere quella del 30% prevista dall’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, anziché quella prevista per i crediti inesistenti.
- Le eccezioni di obiettiva incertezza normativa devono essere collegate in modo specifico alla disciplina e ai fatti del caso: un richiamo generico alla complessità della materia o al Manuale di Frascati può non essere sufficiente.
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