Sentenza del 22/12/2022 n. 1386 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Vizio di ultra petizione - eccezione - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione Tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della società ritenendo decorso il termine di decadenza per l'emissione dell'avviso di accertamento relativo al 2008 (avviso notificato il 04/10/2013). L'Ufficio ha impugnato la sentenza sostenendo, fra l'altro, che la sentenza di primo grado era ultra petita perché aveva deciso sulla presunta tardività dell'atto senza che la società contribuente avesse mai dedotto in primo grado l'eccezione di decadenza (eccezione che, secondo la giurisprudenza della Cassazione e l'art. 2969 c.c., deve essere proposta dal contribuente e non può essere rilevata d'ufficio). L'Ufficio ha inoltre osservato che, nel merito, l'avviso era stato notificato entro il termine quadriennale previsto dall'art. 43 DPR 600/1973. La società resistente aveva proposto solo un motivo di inammissibilità dell'appello (termine di notifica dell'atto di appello), senza appello incidentale volto a chiedere la conferma nel merito in caso di accoglimento dell'appello dell'Ufficio.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio (la data rilevante per la tempestività è la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, risultando l'appello presentato il 29/01/2015 entro il termine lungo). Ha poi accolto l'appello dell'Agenzia: la Commissione Provinciale era andata ultra petita rilevando d'ufficio la tardività dell'avviso non dedotta dalla società. Sul merito la Corte ha accertato che l'avviso era stato notificato nei termini (entro il 31/12/2013) e, dato che la parte contribuente non aveva proposto appello incidentale per chiedere la conferma della decisione di primo grado nel merito, la Corte non poteva riformare la decisione di primo grado per motivi diversi da quelli dedotti nel processo. Conseguentemente l'appello dell'Ufficio è stato accolto e la sentenza di primo grado annullata; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può decidere oltre le domande e le eccezioni delle parti; la Commissione di primo grado ha violato questo principio decidendo d'ufficio sulla decadenza.
art. 2969 cod. civ.
Le eccezioni che comportano la perdita del diritto (es. decadenza dell'Ufficio) devono essere dedotte dalla parte interessata e non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43
Termine quadriennale per l'emissione degli avvisi di accertamento: per il 2008 il termine scadeva il 31/12/2013; l'avviso notificato il 04/10/2013 è quindi tempestivo.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 38 e 49 e art. 327 c.p.c.
Norme richiamate in relazione ai termini di impugnazione: la data rilevante per la verifica della tempestività dell'appello è quella della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; il termine lungo per l'appello dell'Amministrazione è di sei mesi (con proroghe feriali applicate).
Giurisprudenza Cassazione (ex plurimis: sent. 171/2015; n. 14028/2011)
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il termine di decadenza a carico dell'Ufficio ha natura sostanziale e la sua eccezione rimane facoltà del contribuente; pertanto il giudice non può rilevarla d'ufficio.
Massime di principio
- L'eccezione di decadenza dell'Ufficio impositore (tardività dell'avviso) ha natura sostanziale ma deve essere espressamente sollevata dal contribuente: il giudice non può rilevarla d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) vieta ai giudici di primo grado di decidere su questioni non dedotte dalle parti; decisioni ultra petita sono motivo di riforma in appello.
- Se il contribuente vuole che, in caso di accoglimento dell'impugnazione per vizio procedurale, il merito venga comunque confermato a suo favore, deve proporre appello incidentale o formulare una domanda subordinata già in primo grado.
- Per la verifica dei termini processuali (es. tempestività dell'appello) conta la data di presentazione/consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non la data di spedizione postale di quest'ultimo.
- Il giudice d'appello è limitato dal devoluto: può annullare la sentenza di primo grado per i vizi rilevati, ma non può decidere nel merito su questioni non richieste dalle parti in assenza di appello incidentale.
- In tema di avvisi di accertamento tributario, è fondamentale documentare e dedurre in modo chiaro tutte le eccezioni processuali e le difese di merito già in primo grado per non perdere la possibilità di ottenere una decisione favorevole in appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 dic 2022Sentenza del 22/12/2022 n. 215 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia
- Sentenza · 22 dic 2022Sentenza del 22/12/2022 n. 886 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze
- Sentenza · 22 dic 2022Sentenza del 22/12/2022 n. 1203 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 22 dic 2022Sentenza del 22/12/2022 n. 5195 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 22 dic 2022Sentenza del 22/12/2022 n. 37497 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 dic 2022Sentenza del 22/12/2022 n. 37498 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →