Sentenza del 22/12/2022 n. 37497 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento ICI per mancato versamento relativi agli anni 2010-2012 concernenti la proprietà di un immobile: contestata la nullità degli atti per mancata convocazione nel procedimento di accertamento con adesione (e per compiuta giacenza della raccomandata dopo la sospensione dei termini), la rilevanza del conferimento dell'immobile in fondo patrimoniale ai fini dell'agevolazione per abitazione principale, la qualificazione della residenza anagrafica/effettiva e la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: 1) la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione ma la mancata convocazione del contribuente non determina la nullità degli atti impositivi; la compiuta giacenza della raccomandata perfezionatasi dopo la sospensione è irrilevante ai fini della decorrenza del termine; 2) il conferimento in fondo patrimoniale non modifica la soggettività passiva né costituisce di per sé prova dell'abitazione principale; il beneficio fiscale per l'abitazione principale si riferisce, salvo prova contraria, alla residenza anagrafica e richiede che la dimora sia abituale per il nucleo familiare; 3) la dichiarazione unilaterale (diffida) del contribuente non è, di per sé, prova decisiva capace di sovvertire le risultanze anagrafiche; 4) la questione del cumulo giuridico delle sanzioni è stata trattata come errore di calcolo emendabile e la doglianza in materia è risultata in parte extra o ultra petita e/o non tempestivamente dedotta; pertanto nessun vizio di nullità degli avvisi è stato riconosciuto. Il ricorrente è tenuto eventualmente al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6
Il contribuente... puo' chiedere... la formulazione della proposta di accertamento... Il termine per l'impugnazione... e' sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza...
La presentazione dell'istanza sospende il termine di impugnazione per 90 giorni; la mancata convocazione da parte dell'ufficio non comporta nullità dell'avviso di accertamento, ma riguarda una facoltà discrezionale dell'ufficio
D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2
Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono...; Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente... e i suoi familiari dimorano abitualmente.
L'agevolazione per abitazione principale presuppone la dimora abituale del nucleo familiare; la residenza anagrafica costituisce presunzione relativa (superabile con prova contraria)
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. b (modifica al D.Lgs. n. 504/1992)
dopo le parole: 'adibita ad abitazione principale del soggetto passivo' sono inserite le seguenti: ', intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,'
Introduce la presunzione della corrispondenza tra abitazione principale e residenza anagrafica, rafforzando l'onere probatorio a carico del contribuente che contesti tale presunzione
D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 126)
A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Con decorrenza 2008, la riduzione prevista è divenuta esenzione per le abitazioni principali (con eccezioni catastali), fermo il rispetto dei requisiti tipici
Codice civile, artt. 167-168 (fondo patrimoniale)
Il conferimento in fondo patrimoniale e il vincolo di destinazione ai bisogni familiari non implicano automaticamente il godimento diretto dell'immobile né una presunzione di dimora abituale del nucleo familiare; il fatto che l'immobile sia in fondo patrimoniale è neutro rispetto al riconoscimento dell'abitazione principale
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Disciplina sanzioni amministrative; la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni rileva sul quantum ma un mero errore di calcolo non determina, di per sé, la nullità dell'atto impositivo se non dedotto tempestivamente e correttamente in sede di merito
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Fondamenti di cassazione utilizzati: vizio per 'violazione di norma' (n.3) e per 'omesso esame di fatto decisivo' (n.5). La Corte ha ritenuto le censure infondate o non sussistenti secondo i requisiti richiesti per l'art. 360, comma 1, n.5
D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 40, comma 3 e art. 1335 c.c. (richiamati nei motivi)
Norme menzionate in relazione alla validità della notificazione/compiuta giacenza e all'efficacia degli atti; la Corte ha ritenuto irrilevante la compiuta giacenza perfezionatasi dopo la sospensione dei termini ai fini dell'impugnazione
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione (90 giorni), ma la mancata convocazione del contribuente non invalida automaticamente l'avviso di accertamento: la convocazione è una facoltà dell'amministrazione e la sua omissione non comporta nullità dell'atto.
- Per ottenere l'agevolazione per 'abitazione principale' il contribuente deve dimostrare che l'immobile costituisce la dimora abituale del nucleo familiare; la residenza anagrafica fa sorgere una presunzione relativa che il contribuente deve efficacemente contrastare con prove adeguate.
- Il conferimento dell'immobile in fondo patrimoniale non crea di per sé diritto all'agevolazione fiscale: il vincolo patrimoniale è neutro rispetto alla prova della dimora abituale.
- Le dichiarazioni unilaterali o confessioni stragiudiziali del contribuente (es. diffide) hanno valore probatorio limitato e non possono da sole ribaltare documentazioni anagrafiche o altre risultanze obiettive.
- Errori di calcolo o difformità nel computo delle sanzioni (es. mancato cumulo giuridico) incidono sul quantum e possono essere ridotti/rectificati, ma non necessariamente determinano la nullità dell'avviso se non dedotti e proposti tempestivamente nei modi e nei termini previsti.
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