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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3366/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per cinque anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge (art. 606, co.1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 4, 6 e 7 d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente sosteneva l'assenza di "attuale pericolosità", a causa del tempo trascorso dai fatti, della chiusura della contestazione associativa nell'ordinanza cautelare (e del suo successivo annullamento in cassazione), dell'assenza di riscontri sul rinvenimento di armi (perquisizioni negative) e della vetustà dei precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse compiutamente motivato la sussistenza dell'attuale pericolosità richiamando elementi oggettivi (misura cautelare per delitti associativi e reati fine, tentata estorsione; captazioni e video; perquisizione del 11/07/2020 con rinvenimento di pistola con matricola abrasa, pressa idraulica e 15 kg di sostanza da taglio) e non avesse omesso di confrontarsi con elementi decisivi prospettati dalla difesa. La Cassazione ha richiamato il limite del sindacato in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione (controllo di legittimità e non di merito/fatti) e ha confermato che non è consentita la rivalutazione dei dati processuali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616, co.1, cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. b)

    Definisce i presupposti della misura di prevenzione legata alla "attuale pericolosità"; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti tali presupposti sulla base di elementi oggettivi recenti e significativi (organizzazione di narcotraffico, attentati, rinvenimento armi e strumenti per il confezionamento di droga).

  • artt. 4, 6 e 7 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamati dal ricorrente per contestare i presupposti della misura; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei requisiti prevista da tali norme fosse correttamente effettuata dai giudici di merito.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento al reato associativo contestato in sede cautelare; la Corte osserva che, anche se parte della contestazione è stata successivamente annullata, restavano confermate contestazioni associative e fattispecie connesse (art. 74 DPR 309/1990) utili alla valutazione della pericolosità.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Reati di traffico di stupefacenti richiamati quale fondamento delle misure cautelari e di valutazione della pericolosità, confermati in riferimento a fatti di spaccio e tentata estorsione.

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamate in relazione al quadro normativo storico del procedimento di prevenzione e ai limiti del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Limita la possibilità di ricorrere per cassazione alle sole questioni di violazione di legge, escludendo una rinnovazione del giudizio di merito sui fatti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sul motivo di ricorso per cassazione: il ricorrente invocava violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a configurare motivazione mancante o apparente ai fini dell'art. 606.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte a carico del ricorrente nella misura di euro 3.000.

  • De Tommaso c. Italia (Corte EDU)

    Citata per il principio che la misura di prevenzione deve essere ancorata a dati e fatti oggettivi; la Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato tale criterio nella valutazione della pericolosità.

Massime di principio

  • Nel procedimento in materia di misure di prevenzione la Corte di cassazione ha margini di intervento limitati: il ricorso è ammesso essenzialmente per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente; non è luogo per una rivalutazione del merito o dei fatti.
  • La "attuale pericolosità" richiesta per l'applicazione della sorveglianza speciale va valutata sulla base di elementi oggettivi e recenti: misure cautelari, fatti configuranti reati fine, rinvenimento di armi o strumenti per il traffico e risultanze probatorie (captazioni, video, testimonianze).
  • L'annullamento o la chiusura di talune contestazioni non esclude automaticamente la sussistenza della pericolosità se permangono altri elementi processuali (condotte, reati collegati, fonti di prova) ritenuti significativi dai giudici di merito.
  • Contestare la motivazione di merito davanti alla Cassazione richiede di mostrare che il provvedimento abbia omesso del tutto il confronto con un elemento potenzialmente decisivo; mere richieste di rinnovazione della valutazione probatoria vengono dichiarate inammissibili.
  • Per smentire elementi oggettivi (es. esito di una perquisizione) è necessario che la difesa indichi specifici profili di illegittimità o censuri la motivazione in modo puntuale; l'affermazione generica di perquisizioni negative in altri luoghi non prevale su risultati documentati riferiti a luoghi nella disponibilità del ricorrente.

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