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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00408/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni infermieri, già in servizio di ruolo presso ospedali pubblici e successivamente assegnati, su loro domanda, anche alla rete territoriale del servizio di emergenza 118 con prestazioni presso postazioni distanti dalla sede abituale, hanno chiesto la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento del rimborso chilometrico per gli spostamenti tra la sede ordinaria di lavoro e la postazione di emergenza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello l'aveva invece accolta in parte, riconoscendo il diritto al rimborso per i periodi dedotti in ricorso, valorizzando prassi applicative, circolari e atti dell'assessorato regionale, nonché il fatto che l'azienda avesse in passato erogato spontaneamente il rimborso fino al 2006. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che gli infermieri avevano volontariamente aderito a un progetto che prevedeva un compenso incentivante e quindi escludeva ogni ulteriore emolumento; 2) violazione delle norme costituzionali e di legge in tema di fonti del trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato, lamentando che il rimborso fosse stato riconosciuto senza una valida base normativa o contrattuale, ma solo sulla base di circolari e atti amministrativi privi di efficacia normativa; 3) falsa applicazione dei criteri ermeneutici, assumendo che la circolare regionale interpretata dalla Corte d'appello riguardasse non il rapporto con i lavoratori, ma i rapporti economici tra aziende sanitarie. La Cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, mentre ha accolto il secondo nei limiti indicati, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici possono derivare solo da contratti collettivi e che non possono fondarsi su atti unilaterali o prassi amministrative; tuttavia, poiché la motivazione d'appello faceva anche cenno a possibili accordi sindacali integrativi, la causa è stata rinviata alla corte territoriale per verificare se il diritto al rimborso trovi un effettivo fondamento nella contrattazione collettiva, nazionale o integrativa, e alla luce delle prove acquisite.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiarando inammissibili il primo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per un nuovo esame volto ad accertare se la pretesa dei lavoratori trovi base in una valida fonte di contrattazione collettiva, e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare, in realtà, la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice di merito su fatti che risultino già esaminati.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge e di omesso esame deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una base legale del prelievo o trattamento economico, ma la Corte ha concentrato la decisione sulla disciplina delle fonti del trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso di atti amministrativi come fonte del diritto al rimborso; la Corte ha ribadito che la fonte deve essere negoziale collettiva.

  • art. 8 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza autonoma incidenza decisoria nella motivazione della Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; la decisione si fonda però soprattutto sulla corretta individuazione della fonte del trattamento economico.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    "L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi"

    Nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici spettanti ai dipendenti possono essere attribuiti solo mediante contratti collettivi, salve le eccezioni non pertinenti al caso.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio … è definito dai contratti collettivi"

    Conferma che sia il trattamento fondamentale sia quello accessorio devono trovare disciplina nella contrattazione collettiva.

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    La contrattazione integrativa opera solo nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

  • art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001

    Le clausole dei contratti integrativi stipulate in violazione dei vincoli e dei limiti imposti dalla contrattazione nazionale o dalla legge sono nulle.

  • CCNL comparto sanità 7.4.1999, art. 4, comma 2, lett. l)

    La disciplina dei sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività è delegata alla contrattazione integrativa, nei limiti delle risorse disponibili.

  • L. reg. Sicilia n. 30 del 1993

    Richiamata come base dell'istituzione del servizio 118 nella Regione siciliana; non è però considerata fonte sufficiente del singolo trattamento economico richiesto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la disciplina del deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di trattamenti economici, anche se aventi natura indennitaria o compensativa e non strettamente retributiva, richiede una valida fonte nella contrattazione collettiva; prassi amministrative, circolari o comportamenti unilaterali del datore pubblico non bastano a fondare il diritto del dipendente.
  • La contrattazione integrativa può disciplinare sistemi di incentivazione e trattamenti accessori solo entro i limiti, le materie e le risorse previste dalla contrattazione collettiva nazionale; una previsione integrativa o aziendale contrastante o eccedente tali limiti è inefficace/nulla.
  • Un motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando in realtà contesta la valutazione giuridica o la qualificazione del fatto già esaminato dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per falsa applicazione dei criteri ermeneutici è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o se investe un passaggio interpretativo non decisivo rispetto alla vera questione di diritto.
  • Quando la sentenza di merito fonda il diritto su atti amministrativi e prassi, ma lascia emergere anche possibili accordi sindacali integrativi, la cassazione con rinvio è necessaria per verificare se il diritto trovi effettivo fondamento nella contrattazione collettiva secondo le regole del pubblico impiego contrattualizzato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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