Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33824/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Ufficio, del rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione relativo ai consumi sostenuti per servizi di noleggio autobus con conducente. La società aveva chiesto il rimborso della maggiore accisa versata per più trimestri tra il 2016 e il 2018, sostenendo che l'art. 7 della direttiva 2003/96/CE e l'art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995 dovessero essere interpretati in modo da ricomprendere anche l'attività di noleggio con conducente, senza discriminazioni rispetto ad altre imprese di trasporto passeggeri. Il giudice tributario regionale aveva invece confermato il diniego, ritenendo che l'aliquota agevolata riguardasse il solo trasporto regolare di passeggeri e non quello occasionale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/96/CE, dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e dell'art. 24-ter d.lgs. n. 504 del 1995, oltre a vizi motivazionali, insistendo sulla spettanza del rimborso anche per il noleggio autobus con conducente e richiamando un chiarimento della Commissione europea favorevole a tale lettura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico perché la Corte di giustizia UE, nella causa C-513/18, ha chiarito che l'art. 7, parr. 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE non impone agli Stati membri di estendere l'aliquota ridotta anche al trasporto occasionale di passeggeri, potendo la normativa nazionale limitarla al solo trasporto regolare. Ha inoltre osservato che il servizio di noleggio autobus con conducente rientra nel trasporto occasionale e, quindi, non beneficia dell'agevolazione prevista dall'art. 24-ter d.lgs. n. 504 del 1995. La decisione di merito è stata ritenuta conforme al diritto unionale e ai precedenti di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 7 della direttiva 2003/96/CE

    La disposizione è stata interpretata nel senso che consente agli Stati membri di riconoscere l'aliquota ridotta per il solo trasporto regolare di passeggeri, senza obbligo di estenderla al trasporto occasionale.

  • art. 3 della legge n. 241 del 1990

    Norma richiamata dalla ricorrente nel motivo, ma non decisiva ai fini della decisione di rigetto.

  • art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995

    La norma interna è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione perché limita l'aliquota agevolata al trasporto regolare di passeggeri.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di accise sul gasolio per autotrazione, la disciplina unionale non impone un'estensione generalizzata dell'aliquota ridotta a tutti i servizi di trasporto passeggeri, potendo il legislatore nazionale limitarla al solo trasporto regolare di passeggeri.
  • Il servizio di trasporto occasionale di passeggeri, quale il noleggio autobus con conducente, può essere legittimamente escluso dal regime agevolato quando la normativa interna sia coerente con la direttiva e rispetti il principio di parità di trattamento.
  • Ai fini dell'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/96/CE, rilevano la finalità di fissare livelli minimi armonizzati di tassazione, il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri e la possibilità di perseguire obiettivi di politica ambientale tramite una più ristretta platea di beneficiari dell'agevolazione.
  • Quando la Corte di giustizia ha già fornito una lettura interpretativa della norma unionale pertinente, il giudice di legittimità deve conformarsi a tale interpretazione nella valutazione della compatibilità della norma interna.
  • L'onere di dimostrare la spettanza del rimborso d'imposta resta in capo al contribuente che invochi l'applicazione della disciplina agevolativa.
  • La distinzione tra trasporto regolare e trasporto occasionale di passeggeri può costituire un criterio legittimo di differenziazione del trattamento fiscale, se fondato su esigenze diverse dei servizi e su una finalità ambientale coerente con la direttiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.