Cassazione Civile, Ordinanza n. 12274/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria tributi)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2008 relativo a immobili con destinazione industriale, magazzini, uffici e un laboratorio per la produzione di dolci. La società contribuente contestava la tassazione della superficie destinata a laboratorio, sostenendo che in tale area si producessero rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e quindi non assoggettabili a TARSU, oltre a dedurre che la superficie effettivamente imponibile fosse stata erroneamente determinata. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della concessionaria ritenendo non provata dalla stessa la natura non speciale dei rifiuti prodotti. In cassazione la concessionaria ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi circa la natura dei rifiuti prodotti nel laboratorio; errata affermazione di invarianza dei luoghi nel tempo; erroneo rilievo attribuito allo smaltimento tramite soggetto terzo riferibile solo ad alcune tipologie di rifiuti; violazione delle regole sull'onere della prova, che a suo dire gravava sulla contribuente che invocava l'esenzione; e falsa applicazione della disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, anche in relazione alla delibera comunale di assimilazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della concessionaria, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le Marche, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia. La Corte ha ritenuto erronea la motivazione della CTR perché ha invertito l'onere probatorio: spettava alla contribuente dimostrare i presupposti dell'esenzione o riduzione TARSU, cioè che nell'area si formassero rifiuti speciali non assimilabili e smaltiti a proprie spese. È stato inoltre rilevato che le prove valorizzate dai giudici di merito non erano, da sole, idonee a dimostrare la natura dei rifiuti contestati. Il giudice del rinvio dovrà anche esaminare la delibera comunale di assimilazione e determinare l'importo dovuto per l'area laboratorio tenendo conto della sua esatta estensione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
dedotto come vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte, pur trattando congiuntamente i motivi, ha ritenuto fondate le censure nella parte in cui la motivazione di merito non ha correttamente valutato i fatti e le prove rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
dedotto per violazione di legge in relazione all'onere della prova e alla disciplina dell'assimilazione dei rifiuti ai fini TARSU.
richiamati per censurare l'erronea valutazione delle prove e l'asserita inversione dell'onere probatorio da parte del giudice di merito.
richiamato nel testo come riferimento all'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'esenzione fiscale deve essere provata dal contribuente che la invoca.
art. 62, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 507 del 1993
il presupposto della TARSU è l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; le esenzioni per aree inidonee a produrre rifiuti o dove si formano rifiuti speciali smaltiti dal produttore costituiscono eccezioni che il contribuente deve dimostrare.
art. 60 d.lgs. n. 507 del 1993
originariamente prevedeva l'equiparazione ai rifiuti urbani dei rifiuti di attività artigianali, commerciali e di servizi se dichiarati assimilabili dai comuni.
ha introdotto un'originaria assimilazione ope legis di categorie di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, poi superata dalla successiva disciplina.
art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato come base del potere regolamentare dell'ente impositore in tema di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato per la successione delle discipline TARSU/TIA/TARI e per il regime transitorio che ha mantenuto applicabili le precedenti discipline regolamentari.
art. 184, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
prima delle modifiche del 2020, includeva tra i rifiuti urbani anche i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello abitativo, se assimilati per qualità e quantità.
art. 198, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 152 del 2006
attribuiva ai comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, da esercitarsi nel rispetto dei criteri statali.
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006
prevedeva l'individuazione, a livello statale, di criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione; la loro mancanza non escludeva il potere comunale, ma imponeva criteri regolamentari legittimi.
art. 2 d.P.R. n. 915 del 1982
richiamato nella ricostruzione storica della disciplina dei rifiuti e delle categorie di rifiuti speciali assimilabili.
nel quadro ricostruito dalla Corte, aveva abrogato la precedente disciplina e determinato l'assimilazione di alcuni rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
richiamata per il subentro della TARI dal 1 gennaio 2014, mantenendo la natura tributaria della pretesa.
delibera n. 342 del 1.6.1998 del Comune di Ancona
atto regolamentare rilevante ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e da esaminare nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- In materia di TARSU, il presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione di locali e aree; le riduzioni ed esenzioni per aree non produttive di rifiuti o per aree in cui si formano rifiuti speciali smaltiti dal produttore costituiscono eccezioni che devono essere provate da chi le invoca.
- L'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione o della riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente, non sull'ente impositore, anche quando la controversia riguardi la natura speciale o assimilata dei rifiuti prodotti.
- Le prove documentali dello smaltimento di rifiuti non sono di per sé sufficienti, se non consentono di identificare la tipologia dei rifiuti e di collegarla proprio all'area per la quale si chiede l'esclusione dalla tassazione.
- In presenza di una sentenza d'appello che confermi o riformi quella di primo grado, la ratio decidendi rilevante ai fini del ricorso per cassazione è quella del giudice di secondo grado, per effetto dell'effetto sostitutivo dell'appello.
- Nella disciplina dei rifiuti urbani e speciali, la corretta assimilazione ai fini tributari dipende anche dalle delibere comunali adottate nel rispetto dei criteri normativi vigenti, che devono essere esaminate dal giudice di merito quando rilevanti per la debenza del tributo.
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