Cassazione Penale, Sentenza n. 41433/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva ratificato la sospensione cautelativa e revocato ex tunc la misura dell'affidamento in prova a seguito di riscontri investigativi (nota dei Carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi) che evidenziavano la presentazione da parte del ricorrente di una dichiarazione e di un modello UniLav ritenuti incongruenti con la reale assunzione. Il ricorrente contestava: (1) omissione della valutazione della memoria difensiva depositata per l'udienza (vizio procedurale/nullità per violazione del contraddittorio), e (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che l'UEPE era a conoscenza delle difficoltà di inquadramento lavorativo e che i militari lo avevano rinvenuto mentre svolgeva attività lavorativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato: l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione complessiva che, sebbene richiamasse il provvedimento del Magistrato, considerava e implicitamente respingeva le osservazioni difensive; inoltre la documentazione prodotta risultava depositata in prossimità dell'udienza e poteva essere valutata alla luce della normativa sui termini per il deposito (richiamo alla regola del termine di cinque giorni). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha confermato che il Tribunale poteva dare decisiva rilevanza alla nota dei Carabinieri e agli atti allegati, valutando l'incompatibilità dei comportamenti con la finalità rieducativa della misura; la valutazione di fatto sul mancato svolgimento dell'attività lavorativa non è sindacabile in questa sede di legittimità, salvo vizio manifesto non riscontrato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Indica la qualificazione aggravante dei reati per cui era intervenuta la condanna; non oggetto di interpretazione specifica nella decisione se non come riferimento al tipo di reati per i quali era stato concesso l'affidamento.
Richiamato come parte della descrizione delle condanne definitive; non oggetto di autonoma interpretazione nell'atto.
D.P.R. n. 309/1990, art. 74, commi 2, 3, 4
Richiamato tra i reati per i quali il condannato era stato giudicato; non è stata sviluppata una interpretazione sostanziale della norma nella sentenza.
art. 73 T.U. stupefacenti
Citate le norme penali relative al reato di stupefacenti aggravato; usate per descrivere il quadro criminoso, senza ulteriore interpretazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamo formale nei limiti di sintesi delle censure in sede di cassazione; non disvela una specifica interpretazione oltre a indicare l'ammissibilità dei motivi nei limiti previsti.
art. 127, comma 2 cod. proc. pen.; art. 666 cod. proc. pen.; art. 678 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione al termine di deposito delle memorie per l'udienza (regola del termine dei cinque giorni antecedenti). La Corte ha ribadito che le memorie e documenti depositati oltre tale termine possono essere non considerati e che l'inosservanza comporta violazione del diritto al contraddittorio ai sensi della giurisprudenza citata.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la possibile nullità derivante dalla violazione del termine per il deposito di memorie (olvio del contraddittorio): la violazione del termine ex art.127 comma 2 può integrare una nullità rilevante ai sensi di questa norma.
art. 47, comma 11 Ordinamento penitenziario
Interpretata nel senso che denunce/querela nei confronti di affidati non giustificano automaticamente l'interruzione del beneficio, ma possono giustificare la revoca se si accertano specifiche condotte contrarie alla legge o alle prescrizioni o comunque incompatibili con le finalità del trattamento.
art. 51-bis Ordinamento penitenziario
Richiamato per distinguere la cessazione del beneficio (colpisce ipotesi di titolo di privazione della libertà sopravvenuto) dalla revoca motivata da condotte incompatibili; la Corte conferma che la revoca può essere disposta per comportamenti trasgressivi.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta non solo per sopravvenuti titoli di detenzione ma anche quando emergano comportamenti dell'affidato incompatibili con le finalità rieducative della misura; denunce o querele da sole non bastano, occorrono condotte specifiche.
- Le valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito (es. accertamento dell'inesistenza di un concreto rapporto di lavoro o della falsità di documentazione) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo vizio manifesto della motivazione.
- Le memorie e la documentazione difensiva devono essere depositate nei termini processuali (termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza richiamato dalla giurisprudenza); depositi tardivi possono essere non considerati e, se rilevante, possono integrare profili di nullità per violazione del contraddittorio.
- Il giudice deve motivare in modo compiuto le ragioni per ritenere incompatibili le condotte del beneficiario con la prosecuzione della misura; tuttavia un richiamo e una confutazione esplicita delle difese possono essere considerati sufficiente a escludere il vizio di omessa valutazione.
- Chi ricorre deve puntare non solo su questioni di fatto ma anche su eventuali errori logici o violazioni procedurali chiaramente identificabili, poiché il sindacato di legittimità è limitato rispetto al merito.
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