Cassazione Civile, Ordinanza n. 36605/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria e del pagamento integrale del debito. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e, in ragione dell'esito, ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società operante nel commercio di motocicli, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA di ricavi non dichiarati e disconoscimento di costi ritenuti non di competenza o non inerenti. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, valorizzando la vendita sottocosto di motocicli usati, il ricalcolo dei ricavi dell'officina con abbattimento del monte ore per tempi morti, la percentuale di ricarico applicata ai ricambi e la presunta antieconomicità complessiva della gestione. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: vizio motivazionale sul tema delle moto usate; vizio motivazionale sul calcolo dei tempi morti in officina; vizio motivazionale sulla percentuale di ricarico dei ricambi; nullità della sentenza per omessa pronuncia sui costi non di competenza/non inerenti; violazione delle norme sull'appello e del giudicato per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia; vizio motivazionale sulla ritenuta antieconomicità della gestione aziendale. Nel frattempo la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione/cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, producendo la comunicazione dell'Agenzia e attestando il pagamento integrale del dovuto.
Norme richiamate
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, seguita dalla comunicazione dell'Agente della riscossione e dal pagamento integrale del debito, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.
conversione del d.l. n. 193 del 2016
La norma è richiamata quale legge di conversione della procedura di definizione agevolata applicata al caso.
Il giudizio di cassazione va dichiarato estinto quando il debitore ricorrente rinunci al giudizio per effetto della definizione agevolata; se il debitore è resistente o intimato l'estinzione opera ex lege.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È la norma processuale evocata per i motivi di ricorso fondati su omesso/insufficiente/illogico esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È invocato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria e della dedotta omessa pronuncia.
È richiamato per denunciare la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per la censura di violazione di legge.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio in difetto di specifica impugnazione delle rationes decidendi.
È richiamato per sostenere la carenza di specificità dei motivi di appello.
È evocato in relazione al giudicato formatosi sulle rationes non impugnate.
Massime di principio
- In presenza di adesione del debitore alla definizione agevolata prevista dalla legge e di comunicazione dell'esito da parte dell'ente competente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto o va comunque dichiarata la cessazione della materia del contendere se risulta il pagamento integrale del debito.
- Quando la definizione agevolata è perfezionata con integrale pagamento, la Corte non esamina i motivi di ricorso relativi alla legittimità dell'accertamento tributario, perché viene meno l'interesse alla decisione sul merito della pretesa.
- Nel giudizio tributario, la parte che invochi l'inammissibilità dell'appello per mancata censura di tutte le rationes decidendi deve dimostrare che le rationes siano effettivamente autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere la decisione impugnata.
- La censura per omessa pronuncia richiede che il giudice abbia effettivamente trascurato una domanda o eccezione ritualmente devoluta; non è sufficiente la mera insoddisfazione per la motivazione adottata.
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