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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35043/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice assunta con contratto a tempo determinato dal 1° febbraio al 30 settembre 2017 ha agito sostenendo, in via principale, che la cessazione del rapporto integrasse un licenziamento orale; in subordine ha chiesto l’accertamento della trasformazione del rapporto in tempo indeterminato; in ulteriore subordine ha domandato il risarcimento del danno, assumendo che una clausola del contratto configurasse un preliminare di lavoro a tempo indeterminato o comunque un obbligo di stabilizzazione. La Corte d’appello ha invece interpretato la clausola di stabilizzazione, collegata alla promozione di livello e a vantaggi retributivi, come condizione sospensiva dipendente dal conseguimento di una nuova certificazione di qualità IATF, con conseguente onere della lavoratrice di provare l’avveramento della condizione entro la scadenza del termine, o il suo mancato avveramento per fatto imputabile alla società ai fini dell’operatività dell’art. 1359 c.c. La Corte territoriale ha poi rilevato che la certificazione non era stata ottenuta entro la scadenza del rapporto e che vi erano irregolarità, tra cui la mancata formazione del personale, ascritte alla lavoratrice quale responsabile qualità. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. e dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, lamentando l’erronea interpretazione della clausola e l’asserita impossibilità di trasformare il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dopo la scadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo carente di specificità ex art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., perché non confutava in modo analitico la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla qualificazione della clausola come condizione sospensiva e sull’onere di allegare e dimostrare l’avveramento della condizione entro la vigenza del contratto. Ha inoltre osservato che l’accertamento circa la natura condizionata del patto e il rispetto dei canoni ermeneutici è riservato al giudice di merito e non era stato validamente censurato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Canone ermeneutico contrattuale invocato dalla ricorrente, ma non specificamente violato nei termini richiesti per la cassazione.

  • art. 1363 c.c.

    Canone di interpretazione sistematica del contratto richiamato nel motivo, ritenuto non utilmente censurato.

  • art. 1366 c.c.

    Canone di interpretazione secondo buona fede evocato dalla ricorrente, senza critica puntuale alla motivazione d'appello.

  • art. 1367 c.c.

    Canone di conservazione del contratto richiamato, ma non idoneamente confrontato con la ratio decidendi.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    Norma invocata in relazione alla disciplina del contratto a termine e alla prospettata trasformazione del rapporto.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per gli effetti della mancata avverazione della condizione imputabile alla parte che vi ha interesse.

  • art. 1322 c.c.

    Rilevato che l'autonomia contrattuale consente alle parti di subordinare l'efficacia del contratto o di un'obbligazione all'avveramento di una condizione.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere un'esposizione specifica e analitica delle ragioni di censura; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Rilevato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi impugna una sentenza di merito in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi: una censura meramente assertiva o generica, priva di confutazione puntuale della motivazione decisiva, è inammissibile.
  • L'accertamento della natura di una clausola come condizione sospensiva o come diverso assetto negoziale appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se l'interpretazione del contratto è svolta nel rispetto dei canoni legali.
  • L'autonomia contrattuale consente di subordinare l'efficacia del rapporto o di una sua stabilizzazione al verificarsi di un evento futuro e incerto, anche legato all'adempimento di obbligazioni principali del contratto.
  • Quando l'efficacia di una clausola è subordinata a condizione sospensiva, incombe sulla parte che la invoca dimostrare l'avveramento della condizione entro il termine di efficacia del rapporto, ovvero il suo mancato avveramento imputabile alla controparte per far operare la fictio di cui all'art. 1359 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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