Sentenza del 23/07/2021 n. 21159 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
P.M. impugnava l'iscrizione ipotecaria iscritta su suo immobile, lamentando di averla appresa solo tramite ispezione ipotecaria. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso annullando le cartelle poste a base dell'iscrizione per nullità della notificazione; la CTR confermò ritenendo nulla la notifica eseguita dall'agente della riscossione senza relata, rilevando altresì che l'agente avrebbe dovuto, dopo un anno, notificare intimazione ad adempiere (DPR 602/1973 art.50, comma 2) e che l'iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere comunicata alla debitrice. L'Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione su cinque motivi (contestando la nullità delle notifiche, l'applicabilità degli artt.50 e 77 DPR 602/1973, e l'esistenza di un obbligo di comunicazione dell'iscrizione ipotecaria), Equitalia depositò ricorso incidentale, e la contribuente si costituì resistendo; successivamente P.M. pagò integralmente le cartelle e l'ipoteca venne cancellata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale per difetto di interesse delle ricorrenti, essendo venuta meno ogni utilità pratica dell'impugnazione (i pagamenti erano stati effettuati e l'ipoteca cancellata prima della notifica dei ricorsi). Le ricorrenti (Agenzia ed Equitalia) sono state condannate in solido alla rifusione delle spese in favore della controricorrente (P.M.), liquidate in complessivi Euro 2.800 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La questione della correttezza della notificazione delle cartelle (se eseguita dall'agente della riscossione direttamente) è stata sollevata; la CTR ha ritenuto la notifica nulla se priva di relata, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito essendo intervenuta per inammissibilità per difetto di interesse.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
La CTR ha ritenuto che, trascorso un anno dalla notificazione delle cartelle, l'agente avrebbe dovuto notificare un'intimazione ad adempiere ai sensi dell'art.50 comma 2; l'Agenzia ha contestato l'applicabilità ma la Cassazione non ha deciso la questione di merito.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Richiamato nell'ambito del rapporto tra iscrizione ipotecaria e procedure di riscossione; la CTR ha inteso richiamarlo in relazione agli obblighi di comunicazione/forme, ma la Corte Suprema non è intervenuta sul punto sostanziale.
La CTR aveva ritenuto esistente un obbligo di comunicazione dell'iscrizione ipotecaria; l'Agenzia eccepiva che l'ordinamento non prevede tale obbligo. Anche su questo contrasto la Cassazione non ha deliberato nel merito, avendo deciso per inammissibilità dei ricorsi.
Codice di Procedura Civile, art. 96
La CTR aveva sanzionato l'Ufficio per comportamento processuale e ha disposto il risarcimento spese in ragione dell'art.96 c.p.c.; la Cassazione non è intervenuta sul merito di quella valutazione.
Codice di Procedura Civile, art. 100
Ricollegato dal Collegio al principio generale dell'interesse ad agire: l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e idoneo a produrre utilità giuridica; la mancanza di tale interesse (perché le somme erano state pagate e l'ipoteca cancellata) ha determinato l'inammissibilità.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5
Richiamato dalle parti per denunciare vizi del giudicato interno e omissione di esame di fatti decisivi; la Corte evidenzia che tali censure non possono essere valutate quando manca interesse all'impugnazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Riferimento formale sulla sussistenza dei presupposti per il versamento di eventuale contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare in sede di cassazione richiede una utilità concreta e giuridicamente apprezzabile: se la parte avversa ottiene integralmente quanto desiderato (es. pagamento integrale delle somme e cancellazione dell'ipoteca) il ricorso è privo di interesse ed è inammissibile.
- La valutazione di nullità della notificazione delle cartelle per vizi formali (es. mancanza della relata) è questione di merito che può portare all'annullamento, ma non può essere decisa in cassazione quando le parti non hanno interesse al risultato pratico.
- Le censure sulle forme di notifica operate dall'agente della riscossione (validità della notifica tramite raccomandata senza relata, obblighi di comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, obbligo di intimazione ex art.50 DPR 602/1973) richiedono esame fattuale e probatorio nei gradi di merito: in assenza di utilità pratica dell'impugnazione, tali questioni non vengono esaminate dalla Corte di Cassazione.
- Se il contribuente paga le somme oggetto di cartelle e ottiene la cancellazione dell'ipoteca prima dell'esito dell'impugnazione, l'amministrazione o l'agente di riscossione possono perdere l'interesse a proseguire il giudizio di gravame; le spese di lite restano comunque attribuibili in base alla soccombenza risultante.
- Per contestare la validità delle notifiche è importante proporre le eccezioni nei termini e gradi processuali opportuni e provare documentalmente l'irregolarità; la mera prospettazione astratta di questioni giuridiche non è sufficiente a giustificare un impugnazione priva di effetti pratici.
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