Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/07/2021 n. 1002 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Ires - Reddito d'impresa - Riporto delle perdite pregresse - Omessa dichiarazione- Non rileva - Dimostrazione costi - Necessità - Possibilità di deduzione in giudizio - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva che fossero dedotte perdite d'esercizio pregresse ai fini IRES nonostante tali perdite non fossero state indicate in dichiarazioni precedenti. L'Amministrazione aveva rifiutato la deduzione sostenendo l'omessa dichiarazione. La questione è se l'omessa indicazione in dichiarazione precluda il diritto al riporto delle perdite e se sia consentito provare in giudizio l'effettiva esistenza dei costi/perdite per ottenere la deduzione.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso del contribuente. È stato affermato che la possibilità di riportare in deduzione le perdite d'esercizio ai fini IRES va riconosciuta anche nei periodi d'imposta successivi e non è automaticamente preclusa dall'omessa indicazione in dichiarazione, purché i costi e le perdite siano effettivamente sostenuti e debitamente provati. Inoltre è stato ritenuto ammissibile, in sede giudiziale, offrire la prova della corretta determinazione dell'imponibile e chiedere la deduzione delle perdite pregresse anche indipendentemente dallo spirare dei termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Norme richiamate

  • Normativa IRES / Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) sulla disciplina del riporto delle perdite

    La norma sul riporto delle perdite va interpretata in senso sostanziale: il diritto alla deduzione sussiste se la perdita è reale e dimostrabile, indipendentemente dall'omessa indicazione formale nella dichiarazione fiscale

  • Principi di diritto processuale tributario

    Il diritto del contribuente a fornire in giudizio la prova dei fatti che fondano la propria pretesa (es. l'effettività dei costi/perdite) non è escluso dal decorso dei termini per l'integrazione della dichiarazione; l'onere della prova resta in capo al contribuente

Massime di principio

  • L'omessa indicazione in dichiarazione di perdite pregresse non è automaticamente preclusiva del diritto a riportarle in deduzione: ciò che conta è la prova dell'effettiva sussistenza delle perdite
  • In sede giudiziale il contribuente può offrire ed utilizzare la prova documentale e ogni mezzo idoneo per dimostrare la corretta determinazione dell'imponibile e ottenere la deduzione delle perdite, anche se non ha presentato una dichiarazione integrativa nei termini
  • L'onere probatorio grava sul contribuente: senza documentazione o prova credibile dei costi/perdite la deduzione non può essere riconosciuta
  • L'Amministrazione finanziaria, per resistere alla deduzione, deve articolare motivazioni e contestazioni specifiche; meri rilievi formali (omessa indicazione) non sono sufficienti a escludere il diritto quando sussiste prova sostanziale
  • Per pratiche future è consigliabile conservare e organizzare la documentazione che attesta i costi e le perdite e, se possibile, regolarizzare la posizione mediante dichiarazione integrativa; tuttavia la possibilità di agire in giudizio per far valere il diritto rimane aperta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.