Sentenza del 23/07/2021 n. 1005 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - Utile extracontabile - Ristretta base partecipativa - Presunzione distribuzione ai soci - Numero soci - Modalità di gestione - Insufficiente - Complicità e collaborazione - Prova- Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'Amministrazione aveva accertato l'esistenza di utili extracontabili e li aveva presunti come distribuiti ai soci sulla base della ristretta base partecipativa, del limitato numero di soci e della gestione effettiva in capo ad uno o pochi soci, senza prova diretta di prelievi o formali distribuzioni
La decisione
la Corte ha ritenuto insufficiente la sola esiguità del numero dei soci e la centralizzazione della gestione: è necessaria la prova di una complicità o collaborazione consapevole fra i soci tale da far ragionevolmente presumere la distribuzione degli utili extracontabili; in mancanza di tale prova l'accertamento basato su quella presunzione non può essere confermato. Di conseguenza l'atto impositivo (o la parte che si fondava su quella presunzione) è stato annullato/respinto
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
il TUIR disciplina la determinazione del reddito d'impresa e la tassazione degli utili: la riclassificazione di utili extracontabili come distribuiti richiede elementi probatori adeguati per legare gli emolumenti alla reale disponibilità dei soci
Principi sull'onere della prova (art. 2697 c.c.)
spetta a chi agisce (qui l'Amministrazione) fornire la prova degli elementi costitutivi dell'accertamento; le presunzioni gravanti sull'Erario devono essere supportate da indizi gravi, precisi e concordanti
Regole sulle presunzioni e sull'accertamento induttivo in materia tributaria
le presunzioni di distribuzione di utili in società a ristretta base partecipativa possono essere ammesse ma solo se fondate su elementi che dimostrino la concreta disponibilità dei proventi ai soci, inclusa la prova di complicità o di comportamenti volti alla percezione degli utili
Massime di principio
- La sola esiguità del numero dei soci e la concentrazione della gestione in pochi soggetti non bastano a presumere la distribuzione di utili extracontabili: occorre prova della complicità o di atti che dimostrino la fruizione degli utili da parte dei soci
- L'onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria: per reggere l'accertamento è necessaria una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che colleghino gli utili extracontabili a effettive percezioni societarie o personali
- In presenza di contabilità formale e assenza di movimenti o atti indicativi di prelievo, il contribuente può efficacemente contrastare la presunzione di distribuzione mostrando la mancata disponibilità degli utili
- Nei casi di società a ristretta base partecipativa, l'esame delle modalità gestionali va integrato con prove di comportamenti concreti (prelievi personali, contabilizzazioni in conto socio, pagamenti diretti ai soci, accordi interni) per dimostrare la reale percezione degli utili
- Quando si sospetti un'intesa fra soci per la percezione di utili extracontabili, è necessario produrre elementi probatori specifici (documenti, movimenti finanziari, corrispondenza, testimonianze) che evidenzino la collaborazione consapevole
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