Sentenza del 23/07/2021 n. 1003 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - Cessione di quote- Obbligazione dell'intermediario - Sussiste - Enunciazione - Obbligo di registrazione dell'atto enunciato - Obbligazione dell'intermediario - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contestazione relativa all'obbligo di registrazione telematica delle cessioni di partecipazioni e alla conseguente responsabilità solidale dell'intermediario per il pagamento dell'imposta, nonché richiesta di chiarire se tale obbligo si estenda anche agli atti enunciati cui l'intermediario non ha partecipato
La decisione
la Corte ha stabilito che l'intermediario che è intervenuto nella cessione di partecipazioni è tenuto a richiederne la registrazione per via telematica presso l'Ufficio di Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 36, comma 1‑bis del d.l. 112/2008; in conseguenza di ciò, sull'intermediario grava in via solidale l'obbligo di pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 16, comma 10‑bis del d.l. 185/2008. Tuttavia, tale obbligo di solidarietà è limitato all'atto di cessione delle partecipazioni effettivamente mediato dall'intermediario e non può estendersi alla registrazione e al versamento dell'imposta relativi ad atti 'enunciati' nei documenti cui l'intermediario non abbia preso parte
Norme richiamate
art. 36, comma 1-bis, dl 112/2008
impone all'intermediario intervenuto nella cessione di partecipazioni l'obbligo di richiedere la registrazione per via telematica presso l'Ufficio di Registro delle Imprese
art. 16, comma 10-bis, dl 185/2008
prevede la responsabilità solidale dell'intermediario per il pagamento dell'imposta di registro relativa alla cessione delle partecipazioni che ha mediato
Massime di principio
- L'intermediario che media una cessione di partecipazioni deve attivarsi per la registrazione telematica dell'atto presso il Registro delle Imprese; è un obbligo operativo concreto e non puramente formale.
- L'intermediario è solidalmente tenuto al pagamento dell'imposta di registro limitatamente alla cessione che ha effettivamente mediato: non può essere ritenuto responsabile per atti 'enunciati' nei documenti cui non ha partecipato.
- In presenza di più atti o di atti enunciati nello stesso documento, è importante documentare chiaramente il ruolo dell'intermediario e quali specifiche cessioni abbia effettivamente curato, per delimitare la responsabilità fiscale.
- Per ridurre il rischio di esposizione fiscale, gli intermediari dovrebbero prevedere nei contratti clausole di manleva/indennizzo, verificare l'adempimento telematico e conservare prova della registrazione effettuata.
- L'amministrazione finanziaria può far valere responsabilità solidale solo nei limiti stabiliti dalla norma: quindi ogni richiesta di pagamento deve essere circoscritta all'atto per il quale l'intermediario ha avuto effettiva partecipazione.
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