Sentenza del 23/07/2021 n. 919 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione che aveva riliquidato le imposte di registro, ipotecarie e catastali in modalità ordinaria sostenendo che l'atto di trust fosse un atto inter vivos avente ad oggetto effetti traslativi di diritti reali; il ricorrente contestava l'applicabilità dell'aliquota ordinaria poiché l'atto di costituzione/dotazione del trust non produceva un'effettiva attribuzione definitiva di beni ai beneficiari.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo che il trust non producesse effetti traslativi in senso proprio, mancando l'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio. La decisione si fonda sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto istitutivo e l'atto di dotazione del trust sono strumentali agli scopi di segregazione e non costituiscono trasferimento imponibile; l'imponibilità può sorgere solo in caso di eventuale attribuzione finale al beneficiario.
Norme richiamate
Legge n. 364/1989 (ratifica e esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985)
Il trust, come disciplinato da tale legge, comporta atti (istituzione e dotazione) strumentali alla segregazione patrimoniale e alla costituzione del vincolo di destinazione; tali atti non costituiscono, di per sé, trasferimento imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e successione.
Art. 53 Cost.
Per l'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; ne consegue che atti meramente strumentali alla segregazione non determinano imponibilità.
La giurisprudenza sottolinea che l'apposizione del vincolo e la separatezza dei beni limitano l'operatività della regola generale della responsabilità patrimoniale, ma non costituiscono di per sé un incremento patrimoniale definitivo imponibile in capo al disponente o al trustee.
Cassazione civile - sez. Tributaria, ord. 10256/20 (richiamata Cass. n. 16699/19)
Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" ... detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del "trust", né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trustee" ... bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'effetto fiscale rilevante si verifica solo con l'atto di attribuzione definitivo al beneficiario; gli atti preliminari del trust sono fiscalmente neutri rispetto a registro, ipotecarie e successione.
Massime di principio
- La costituzione e la dotazione di un trust, se non comportano immediata attribuzione definitiva di beni a favore dei beneficiari, non costituiscono trasferimento imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e di successione: tali atti sono generalmente fiscalmente neutri.
- L'imponibilità per registro/ipotecarie/successione si verifica solo con l'atto di attribuzione finale al beneficiario (se e quando avviene); fino ad allora l'atto è riconducibile alla funzione di segregazione patrimoniale.
- Se l'atto di trust trasferisce effettivamente la proprietà o costituisce diritti reali immediati sui beni (diverso dal mero vincolo di destinazione), l'Amministrazione potrà legittimamente applicare le imposte in misura ordinaria.
- Nella valutazione della fiscalità di un trust è importante la prova dell'effettiva natura patrimoniale dell'operazione: se l'operazione è meramente strumentale alla segregazione è probabile che i tribunali riconoscano la neutralità fiscale;
- Per ridurre il rischio di contestazioni, è consigliabile documentare chiaramente le finalità del trust, la mancanza di attribuzione immediata e le regole di devoluzione, nonché conservare evidenze sulla effettiva segregazione e gestione patrimoniale.
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