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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33629/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. avverso il provvedimento del 15/12/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, aggravati dalla agevolazione e metodo mafioso (riferimento ad artt. 10,12,14 L. 2/10/1967 n.895 e 416-bis c.p.). L'accusa sostiene che Cannizzaro ha partecipato all'organizzazione di una rapina (rimasta in fase preparatoria) e ha avuto un ruolo attivo nel reperire, consegnare e occultare armi. Il ricorrente deduce: (1) insufficiente gravità indiziaria perché non sarebbe emersa la coscienza e la disponibilità materiale dell'arma da parte sua per configurare il concorso nei reati di detenzione/porto; (2) assenza delle esigenze cautelari, poiché il provvedimento si fonderebbe solo sulla partecipazione a incontri e su precedenti non specifici, non giustificando la custodia in carcere.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo il giudice ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproposizione delle stesse argomentazioni già trattate e ha confermato la valutazione analitica della gravità indiziaria operata dal Tribunale, basata sulle intercettazioni e sui servizi investigativi che dimostrerebbero la piena consapevolezza di Cannizzaro circa la necessità di procurare le armi, le modalità di consegna a Raniolo e Torre e l'occultamento presso i suoi terreni, con addebitabilità anche in relazione a entrambe le illecite detenzioni. Sul secondo motivo il rigetto è motivato con richiamo alle fondate ragioni del giudice di merito circa le esigenze cautelari, valorizzando in particolare la condotta di reperimento e consegna dell'arma e il collegamento del ricorrente al gruppo criminale; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    riesame ex art. 309 cod. proc. pen.

    regola il procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari; il giudice del riesame ha valutato le intercettazioni e le attività investigative e il rigetto del riesame è stato confermato

  • artt. 10, 12, 14 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    artt. 10, 12, 14 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    richiamate come disposizioni relative alle armi/reati connessi; la decisione valorizza le aggravanti connesse all'impiego di armi nell'ambito del programmato reato

  • art. 416-bis c.p.

    la fattispecie di associazione di tipo mafioso è richiamata per qualificare l'aggravante (metodo mafioso/agevolazione): la vicinanza del ricorrente al gruppo mafioso è motivo per rafforzare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma in tema di condanna per spese del giudizio: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, commi 1-ter e 1-bis, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.; comma 1-bis

    disposizioni procedurali per informare il direttore dell'istituto penitenziario in caso di provvedimenti relativi allo stato di detenzione; è stata disposta la trasmissione del provvedimento alla direzione carceraria

Massime di principio

  • In contesti di reati connessi a organizzazioni mafiose, intercettazioni e attività investigative che mostrino consapevolezza e coordina-mento nella raccolta, consegna e occultamento di armi sono valutate come elementi idonei a provare la gravità indiziaria anche se il reato-fine (es. rapina) non è stato eseguito o le armi non sono state rinvenute.
  • La configurazione del concorso in reati di detenzione/porto di armi può fondarsi sulla dimostrazione della piena coscienza e volontà di contribuire al reperimento e alla destinazione delle armi (reperimento, consegna, occultamento), non richiedendosi necessariamente la disponibilità materiale continua dell'arma in capo a ciascun concorrente.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, collegamento con un gruppo criminale, pericolosità concreta) possono essere adeguatamente fondate su una valutazione complessiva degli atti investigativi e delle intercettazioni; il riferimento a precedenti non specifici va integrato da elementi concreti della condotta.
  • I motivi che ripropongono le stesse argomentazioni già valutate in sede di merito, senza nuovi elementi, possono essere dichiarati inammissibili o essere considerati meramente confutativi e quindi inefficaci in sede di riesame o impugnazione.
  • Per contestazioni che coinvolgono aggravanti mafiose, la ricostruzione delle dinamiche associative e della destinazione del profitto del reato è centrale per giustificare sia la gravità indiziaria sia le misure cautelari più afflittive.

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