Cassazione Penale, Sentenza n. 33482/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/03/2024 con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato il riesame proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del G.i.p. del 28/11/2023 che aveva applicato la custodia cautelare massima per il reato di tentata estorsione continuata ai danni di due prostitute. Il difensore ha proposto un unico motivo denunciando violazione di legge penale e processuale (art. 606 lett. b, c ed e c.p.p.) e plurimi vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). In particolare si è contestata l'attendibilità della persona offesa Trifonova Trifonka Mitkova, anch'essa indagata per reati connessi allo sfruttamento della prostituzione, per possibile strumentalità della denuncia finalizzata a eliminare concorrenti; si è altresì dedotta l'assenza di metus nella vittima, con idoneità della minaccia ritenuta dal giudice non reale e quindi incapace di ingenerare timore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto non è consentito: esso chiede in realtà la rinnovazione della valutazione di merito sulla gravità indiziaria, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha osservato che la formulazione promiscua e cumulativa dei vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) è inidonea e indice di confusione concettuale; ha confermato che la verifica in sede di legittimità è limitata alla ricerca di violazioni di norme ovvero alla manifesta illogicità della motivazione, non a una rivalutazione del quadro indiziario. Sulla base degli elementi esaminati, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame, anche in ordine alla valutazione sull'effetto intimidatorio delle espressioni dell'indagato, e ha quindi respinto il ricorso. Per l'inammissibilità è stata pronunciata la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende; disposto inoltre l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per annotazione nella cartella personale del detenuto.
Norme richiamate
lett. b), lett. c), lett. e) e comma 3
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammesso per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione (lett. e), ma non per una diversa valutazione degli elementi di fatto; il comma 3 impedisce una rinnovazione del giudizio di merito sulla gravità indiziaria.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente alle spese.
Disposizioni sull'annotazione nelle cartelle personali dei detenuti: la Corte ha disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto per l'inserimento nella cartella del detenuto ai sensi di tali commi.
Giurisprudenza di legittimità (richiamata)
Sez. 2, n. 31553/2017; Sez. 4, n. 18795/2017; Sez. 6, n. 11194/2012; Sez. 5, n. 46124/2008; Sez. 4, n. 26992/2013; Sez. U, n. 11/2000; Sez. U, n. 24591/2020
La Corte richiama costante orientamento secondo cui, nelle impugnazioni di misure cautelari, la Cassazione non può rinnovare la valutazione del merito; i vizi motivazionali sono distinti e non cumulabili in modo generico; la verifica è circoscritta all'adeguatezza e alla congruenza logica della motivazione.
Norme penali contestate nel caso di merito
reato contestato: tentata estorsione continuata; reati contestati alla persona offesa: riduzione in schiavitù, tratta di persone, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, tentata estorsione aggravata
La Corte non entra nel merito della qualificazione dei fatti, ma riconosce che il quadro indiziario, anche considerato nel suo insieme (compresi elementi intercettivi non menzionati nel ricorso), è stato adeguatamente valutato dal giudice di merito.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione probatoria: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- Per impugnare la motivazione di un provvedimento cautelare bisogna articolare censure specifiche e conformi alle categorie dell'art. 606 c.p.p.; non è ammessa la formulazione promiscua e cumulativa dei vizi motivazionali.
- La critica della credibilità di una persona offesa deve evidenziare contraddizioni logiche o errori di diritto nella motivazione del giudice, non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
- Se il ricorso è manifestamente volto a ottenere un nuovo esame del quadro indiziario, la Corte lo dichiara inammissibile e può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni (ammenda) se sussistono profili di colpa.
- Quando si impugna una misura cautelare è utile indicare con precisione le presunte violazioni normative e mostrare la manifesta illogicità della motivazione secondo canoni di logica e diritto, evitando argomentazioni generiche o assertive.
- La presenza di elementi probatori non valorizzati nel ricorso (es. intercettazioni) indebolisce l'argomentazione difensiva in sede di legittimità: è necessario contestare il punto motivazionale concreto e specifico che si ritiene illogico.
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