Cassazione Penale, Sentenza n. 33480/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Si censura la decisione della Corte d'appello che ha escluso la prova dell'aggravante consistente nell'induzione della persona offesa nello stato di incapacità mediante somministrazione di un sedativo (Minias), riqualificando il fatto in furto aggravato e rilevando la prescrizione. Il Procuratore Generale ha evidenziato che: 1) il rinvenimento del sedativo nella vettura sottratta e le ammissioni della Mazzotta circa l'uso del farmaco in episodi analoghi, insieme alla dichiarazione della vittima che affermava di non aver mai assunto il sedativo, rendevano logicamente riferibile alla Mazzotta la collocazione e l'uso del farmaco; 2) la Corte d'appello ha posto a fondamento dell'assoluzione l'assenza di tracce nella siringa analizzata, ma ciò esclude solo una modalità di somministrazione (la siringa) e non confuta l'ipotesi alternativa, emergente dalla testimonianza della vittima, di somministrazione mediante bevanda (bicchiere di vino), elemento non adeguatamente considerato; 3) la motivazione è quindi contraddittoria e parziale perché omette di valutare le ammissioni dell'imputata e la contestualità del rinvenimento del Minias.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale per manifesta illogicità della motivazione e ha annullato la sentenza impugnata. Il motivo sorgerà in due passaggi principali: a) la Corte d'appello ha illogicamente escluso che la boccetta di Minias rinvenuta nella vettura potesse essere stata posta o fosse nota alla Mazzotta nonostante le convergenti dichiarazioni di Mazzotta e della vittima; b) la Corte d'appello ha fatto dipendere l'indimostrabilità della sedazione dall'assenza di tracce in una siringa, senza considerare la plausibile somministrazione via bevanda e senza valutare le ammissioni della Mazzotta in precedenti episodi analoghi. Per tali ragioni la sentenza è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.176
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, conv. in L. n.176/2020
Stabilisce la possibilita' di trattare il ricorso con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinvio motivata dall'adesione all'astensione dei difensori perche' pervenuta dopo il termine per la presentazione delle conclusioni.
art. 606, lettera e), codice di procedura penale
Criterio di valutazione della cassazione sulla motivazione: la Corte puo' annullare per vizio motivazionale quando la frattura tra premesse e conclusioni risulti manifesta (manifesta illogicita'); la Corte l'ha applicata per censurare contraddizioni e omissioni nella valutazione delle prove.
Giurisprudenza di legittimita' (Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074)
Sez. U. n. 47289/2003, Petrella
Richiamata quale principio secondo cui non ogni vizio logico e' rilevante, ma solo quello 'manifesta' che risulti ictu oculi in contrasto con il ragionare comune; la Corte ha ritenuto raggiunto tale livello.
Massime di principio
- La valutazione della motivazione di merito e' sindacabile in Cassazione quando la frattura tra premesse fattuali e conclusioni giuridiche risulti manifesta: omissioni o contraddizioni rilevanti nella valutazione delle prove possono determinare annullamento per manifesta illogicita'.
- La presenza di un elemento materiale (es. un farmaco) rinvenuto in relazione temporale con la condotta contestata, congiunta alle ammissioni dell'imputato e alla smentita del proprietario, richiede alla Corte di merito una spiegazione articolata se si intende escluderne la riconducibilita' all'imputato; l'assenza di tale spiegazione e' vizio di motivazione.
- Il fondamento negativo basato sull'esito di una sola analisi (es. assenza di tracce in una siringa) non e' sufficiente a escludere altre modalita' di somministrazione; la Corte deve considerare tutte le possibili modalità coerenti con le dichiarazioni delle parti e con gli elementi probatori.
- La mancata considerazione delle ammissioni dell'imputato relative a episodi analoghi puo' costituire omissione di una circostanza rilevante e dunque vizio nella motivazione se quelle ammissioni concorrono a ricostruire la dinamica del fatto.
- La richiesta di rinvio per adesione all'astensione dei difensori non e' automaticamente efficace se pervenuta dopo i termini processuali stabiliti per la trattazione scritta: la scelta del contraddittorio cartolare sostituisce la trattazione orale e impedisce rinvii tardivi.
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