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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33500/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata del 17/04/2023 disponendo che l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Ha quindi dichiarato l'improcedibilità del procedimento penale alla luce della modifica normativa, disponendo l'annullamento senza rinvio della condanna per mancanza della querela della persona offesa.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per annullamento della sentenza di condanna per tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 c.p.), deducendo il difetto di querela a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 che ha reso il delitto di furto, in molte ipotesi, perseguibile a querela della persona offesa. Nel fascicolo risultava solo una denuncia del direttore dell'esercizio commerciale senza espressione della volontà di punizione né costituzione di parte civile; la circostanza aggravante ritenuta in fatto dai giudici di merito non rientra nelle ipotesi che consentono il procedimento d'ufficio secondo la nuova formulazione normativa. La Corte ha inoltre richiamato orientamenti di sezioni della Cassazione che impongono la declaratoria di improcedibilità quando, decorso il termine previsto dalla riforma, non risulti la querela.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624 (furto) e art. 625 (circostanze aggravanti)

    «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età ò per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

    La norma, nella sua formulazione modificata, pone il furto (salvo eccezioni) tra i delitti perseguibili a querela; le aggravanti indicate in art.625, numeri 7 e 7-bis sono le ipotesi in cui è comunque consentito procedere d'ufficio. Nella fattispecie l'aggravante applicata in realtà non rientra nelle eccezioni che autorizzano il procedimento d'ufficio, quindi è necessaria la querela.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.2, comma 1, lett. i)

    Ha modificato l'art.624 c.p. rendendo, con effetto dal 30/12/2022, la procedibilità del reato di furto generalmente subordinata alla querela della persona offesa, con le specifiche eccezioni ricondotte ad art.625.

  • Codice di procedura penale (principio procedurale richiamato dalla Corte)

    La giurisprudenza di legittimità impone che, ove dalla verifica degli atti non risulti querela e sia decorso il termine previsto dalla riforma, il giudice debba pronunciare l'improcedibilità; non è obbligo dell'autorità giudiziaria notificare o sollecitare la querela alla persona offesa né svolgere ricerche attive per reperirla.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023 e Sez. 1, n. 31451-23

    Orientamenti della Cassazione secondo cui la mancata prova della presentazione della querela, dopo il decorso del termine stabilito dalla riforma, impone la dichiarazione di improcedibilità e l'autorità giudiziaria non è tenuta né a notificare la necessità della querela né ad attivarsi per acquisirla.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 150/2022 il delitto di furto è, in molte ipotesi, procedibile solo a querela della persona offesa: se la querela manca e non ricorrono le specifiche eccezioni di art.625, va dichiarata l'improcedibilità.
  • Una denuncia/denunzia formale (segnalazione alle forze dell'ordine) non sostituisce la querela se non è accompagnata da una chiara manifestazione della volontà di punizione della persona offesa o dalla costituzione di parte civile.
  • Il giudice/Tribunale, una volta accertato che dagli atti non risulta una querela e che è decorso il termine previsto dalla riforma, deve pronunciarsi per improcedibilità: non sussiste obbligo di cercare attivamente la querela o di sollecitare la persona offesa.
  • Se il reato è stato consumato prima dell'entrata in vigore della riforma, va comunque verificato l'esito del termine transitorio: l'assenza della querela dopo il termine comporta l'improcedibilità anche per fatti anteriori all'entrata in vigore, se applicabile la nuova disciplina.
  • Per la difesa è efficace sollevare tempestivamente l'eccezione di difetto di querela quando la fattispecie ricade nella procedibilità a querela: ciò può determinare l'annullamento della sentenza per improcedibilità.
  • Per le persone offese che intendono la punizione dell'autore: è consigliabile presentare espressa querela o costituirsi parte civile con atto chiaro, per evitare l'estinzione dell'azione penale per difetto di querela.

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