Cassazione Penale, Sentenza n. 33577/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: la Corte di appello avrebbe applicato retroattivamente una modifica normativa (art. 7, comma 1, lett. b-bis del d.l. 14/06/2019, n.53, poi convertito dalla legge 8/08/2019, n.77) che ha innalzato la pena minima dell'art. 341-bis c.p. a sei mesi; il fatto contestato è del 30/07/2019, quindi anteriore alla decorrenza della nuova soglia minima (10/08/2019). Secondo il ricorrente la Corte di merito ha errato nell'individuare come pena minima sei mesi e nell'applicare tale limite nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte suprema ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (mantenendo l'affermazione di responsabilità per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale) e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. La Corte ha stabilito che, poiché il reato è stato commesso il 30/07/2019, deve applicarsi la disciplina previgente (pena fino a tre anni senza minimo edittale, con minimo da individuare in 15 giorni ai sensi dell'art. 23 c.p.), e non la norma peggiorativa entrata in vigore il 10/08/2019.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
alla data del 30/07/2019 prevedeva la pena della reclusione "fino a tre anni" senza minimo edittale
La norma incriminatrice, al momento del fatto, non indicava pena minima; pertanto la pena minima da applicare era quella stabilita dall'art. 23 c.p. (15 giorni). La modifica successiva che ha introdotto il minimo di sei mesi non poteva essere applicata retroattivamente perché peggiorativa.
art. 7, comma 1, lett. b-bis del d.l. 14/06/2019, n.53 (convertito dalla legge 8/08/2019, n.77)
ha introdotto la lettera b-bis con decorrenza 10/08/2019 prevedendo la pena minima di sei mesi per l'art. 341-bis c.p.
Si tratta della norma che ha innalzato la soglia minima di pena; essendo intervenuta dopo la commissione del reato (30/07/2019) non poteva essere applicata retroattivamente per non violare il divieto di retroattività della legge più grave.
art. 23 cod. pen.
determinazione del minimo edittale in assenza di indicazione nella disposizione incriminatrice
Applicato per individuare il minimo tradizionale (15 giorni di reclusione) quando la norma penale non prevedeva un minimo edittale esplicito al momento del fatto.
art. 25 Cost.
Riferimento costituzionale al divieto di applicazione retroattiva di norme penalmente sfavorevoli; presidio a tutela della legalità e prevedibilità delle pene.
art. 7 Convenzione EDU
Principio sovranazionale che vieta di punire in modo più severo per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della normativa più grave; utilizzato per confermare che deve trovare applicazione la lex mitior.
art. 2 cod. pen.
Richiamato per rimarcare la prevalenza della norma penale più favorevole (lex mitior) e i limiti di applicazione temporale delle modificazioni del diritto penale sostanziale.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa peggiora il trattamento sanzionatorio (innalzamento di pena minima o massima) essa non può essere applicata retroattivamente ai fatti antecedenti la sua entrata in vigore: si applica la lex mitior.
- Per stabilire quale pena minima applicare bisogna verificare la fattispecie legislativa vigente alla data del fatto; in assenza di un minimo edittale espresso, si ricorre alle regole generali (art. 23 c.p.) per determinare il minimo di 15 giorni.
- Se la Corte di merito ha applicato una disciplina sanzionatoria più grave intervenuta successivamente al fatto, la sentenza può essere annullata solo in relazione al trattamento sanzionatorio e disposta la rimessione per nuovo giudizio sul punto, mantenendo l'eventuale affermazione di responsabilità.
- Il difensore deve eccepire tempestivamente la violazione di retroattività di norme peggiorative e chiedere l'applicazione della disciplina vigente al momento del fatto; il pubblico ministero può concordare con la richiesta di annullamento quando la questione è di diritto.
- Nelle ipotesi di mutamento legislativo vicino alla data del fatto (decreti convertiti, decorrenze specifiche) è fondamentale accertare la data di entrata in vigore della norma e la sua decorrenza operativa prima di determinare la pena.
- La Corte costituzionale e la Corte EDU presidiano il principio di legalità delle pene: ogni aumento sanzionatorio successivo al fatto non può essere invocato per aggravare la posizione dell'imputato.
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