Cassazione Penale, Sentenza n. 33575/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Riva era imputato di peculato per avere, in qualità di unico componente e capogruppo del Gruppo consiliare misto presso l'Assemblea Regionale dell'Emilia-Romagna, utilizzato contributi pubblici destinati al funzionamento del gruppo per spese ritenute di natura privata. I capi contestati riguardavano frazioni di spese per viaggi (primo e secondo viaggio a Lampedusa), consulenze legali, retribuzioni/compensi a collaboratori (Bolino Angiolina), ricariche telefoniche e spese di invio fax. In appello alcune imputazioni sono state assolte e altre confermate con rideterminazione della pena e confisca. Con ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 314 c.p. (assenza del dolo) nonché errata valutazione delle prove e presunta inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la qualificazione pubblicistica della posizione di capogruppo e la sussistenza del presupposto materiale (possesso/disponibilita' dei fondi). Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'elemento soggettivo, osservando che il peculato e' delitto a dolo generico e che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato che le spese riconosciute come illecite erano chiaramente estranee ai fini istituzionali. Di conseguenza l'impugnazione volta a nuova valutazione delle prove e dei criteri probatori e' stata esclusa come non ammissibile in cassazione. E' stata confermata, nei termini decisi in appello, la condanna per le spese individuate (es. primo viaggio a Lampedusa per euro 1.164,93; retribuzione a Bolino Angiolina per euro 3.096,00; rimborsi per telefonate e fax per euro 759,77), la pena rideterminata in anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, la confisca in euro 5.020,70, oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il reato e' caratterizzato dal dolo generico: e' sufficiente la coscienza e volonta' dell'uso di somme pubbliche per fini da ritenersi esclusivamente privati. Non serve un dolo specifico oltre alla volontarieta' dell'utilizzo per fini privati.
Legge regionale Emilia-Romagna n. 32/1997, artt. 3, 5, 6
Attribuiva al capogruppo i poteri di riscossione e di utilizzo dei fondi del gruppo e l'autorizzazione delle spese dei consiglieri; tali poteri dimostrano la capacita' giuridica di disporre delle somme 'uti dominus', rendendo possibile la configurazione del peculato in caso di uso per finalita' private.
Massime di principio
- Il capogruppo consiliare, quando gestisce fondi attribuiti per l'attivita' dell'assemblea, e' considerato soggetto di natura pubblicistica e la gestione dei relativi fondi e' assoggettata al regime probatorio e repressivo tipico dei fondi pubblici.
- Per il reato di peculato e' sufficiente il dolo generico: se il gestore di fondi pubblici usa consapevolmente le somme per finalita' private, l'elemento soggettivo e' integrato, anche se l'ammontare e' modesto o l'agente afferma inesperienza.
- In tema di ripartizione dell'onere della prova, il PM deve dimostrare che le spese non rientravano nei fini istituzionali; tuttavia, se le giustificazioni del convenuto sono generiche, contraddittorie o non documentate, la valutazione di merito puo' ritenere provata la natura privata delle spese senza configurare un'inversione illegittima dell'onere probatorio.
- La valutazione delle prove e della credibilita' e' rimessa al giudice di merito e non puo' essere riesaminata in Cassazione salvo errori di diritto o vizi logici manifesti; pertanto gli accertamenti analitici sui fatti restano definitivi in sede di legittimita' quando la motivazione e' congrua.
- Spese seriali o ripetute apparentemente di piccolo importo possono integrare peculato se complessivamente danno luogo a un utilizzo sistematico di fondi pubblici per fini privati; la quantita' non esclude la rilevanza penale.
- Per ridurre il rischio di rilievi penali, chi gestisce fondi pubblici deve mantenere documentazione chiara e tempestiva (ricevute, atti ufficiali, relazioni sull'attivita' svolta) e decisioni autorizzative interne, in modo da poter dimostrare la destinazione istituzionale delle spese.
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