Cassazione Civile, Ordinanza n. 26611/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da Poste Italiane per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire una commissione su ciascun versamento ICI effettuato tramite bollettino postale su conti correnti intestati al concessionario della riscossione, con domanda di accertamento della misura della commissione per diversi periodi e richiesta di pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione; in subordine, era stata proposta domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il concessionario resistette e formulò anche domanda riconvenzionale per abuso di posizione dominante. La Corte d’appello riconobbe solo in parte il diritto di Poste alla commissione per il periodo iniziale e respinse le ulteriori doglianze. In Cassazione Poste dedusse, in sintesi: omessa o errata pronuncia sulla domanda di condanna generica e sulla subordinata domanda ex art. 2041 c.c.; violazione delle norme sulla condanna generica; violazione delle norme sul pagamento delle commissioni e sulla trasparenza bancaria. Equitalia, a sua volta, contestò la vincolatività della nota del 26 marzo 1997, la legittimità dell’imposizione della commissione, l’applicabilità dello ius variandi, la configurabilità di un aiuto di Stato e la presunta incostituzionalità del sistema. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di entrambi i ricorsi, confermando l’esito della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, li ha entrambi rigettati e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di ciascuna ricorrente. Sul piano argomentativo, ha escluso la configurabilità di un valido motivo sulla condanna generica prospettata da Poste, osservando che la domanda originaria era di condanna specifica e che non era stato dimostrato un rituale mutamento della domanda nei termini e nei tempi processuali consentiti. Ha ritenuto corretta anche l’invocata declaratoria di assorbimento della domanda di arricchimento senza causa. Quanto ai motivi di Equitalia, ha ritenuto inammissibile la censura sulla nota del 26 marzo 1997 e sul preteso affidamento, e ha affermato che, secondo la disciplina applicabile e la giurisprudenza richiamata, Poste poteva applicare commissioni ai correntisti, purché con le forme di comunicazione previste. Ha poi respinto la doglianza sull’aiuto di Stato, valorizzando la pronuncia della Corte di giustizia ma escludendo in concreto il requisito dell’impiego di risorse statali per compensare costi aggiuntivi. Ha infine ritenuto infondate e/o inammissibili le ulteriori censure, compresa quella relativa all’abuso di posizione dominante, coperta da giudicato interno sulla competenza.
Norme richiamate
La domanda subordinata di indennizzo è stata ritenuta assorbita perché il diritto principale dedotto in giudizio era stato accolto; la subordinazione attiene alla vicenda sostanziale e non al rimedio processuale.
Richiamato congiuntamente all’azione di arricchimento, ma la relativa censura è stata respinta per assorbimento della domanda subordinata.
Richiamato nei motivi di Poste in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile o priva di interesse quando diretta a questioni ipotetiche o non riferite a specifiche statuizioni impugnate.
Invocato da entrambe le ricorrenti per l’interpretazione della nota del 26 marzo 1997 e del rapporto contrattuale, ma senza superare le rationes decidendi di merito.
Richiamato per la lettura sistematica degli atti e delle clausole, senza esito utile per la parte ricorrente.
Richiamato in via subordinata da Poste nell’interpretazione della domanda, ma non ritenuto decisivo.
Richiamato da Equitalia per sostenere una lettura conforme a buona fede della nota del 1997, senza successo.
La Corte ha ribadito che il monopolista legale non è tenuto alla gratuità del servizio; può pretendere un corrispettivo/commissione in assenza di una norma che imponga la prestazione gratuita.
La condanna generica è stata esclusa perché la domanda originaria era di condanna specifica; non è consentito il mutamento della domanda oltre le preclusioni processuali.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
È stato valorizzato l’onere di specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; la mancata specificazione ha reso inammissibili varie censure.
Richiamato quale sbarramento preclusivo oltre il quale non è consentita la modifica della domanda nei termini prospettati.
Richiamato nei motivi di Poste in tema di acquiescenza e assetto delle domande, senza esito favorevole.
Richiamato nei motivi di Poste, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.
art. 3, comma 2, d.P.R. n. 144 del 2001
Per la Corte, le variazioni unilaterali sfavorevoli delle condizioni del conto postale devono essere comunicate con le forme previste dalla norma; nel caso concreto la comunicazione mediante Gazzetta Ufficiale e avviso ai correntisti è stata ritenuta sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti soccombenti.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto dell’impugnazione.
art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992
La norma è stata interpretata nel senso che il contribuente poteva versare l’ICI anche su conto corrente postale intestato al concessionario, il quale era quindi obbligato ad aprire il conto; la commissione al concessionario è prevista a carico del comune impositore.
art. 2, commi 18, 19 e 20, L. n. 662 del 1996
È stata richiamata per affermare la facoltà di Poste di determinare commissioni a carico dei correntisti, nel rispetto delle forme di comunicazione previste dall’ordinamento.
art. 118 d.lgs. n. 385 del 1993
La Corte ha ritenuto che la disciplina applicabile al conto corrente postale, come risultante dal d.P.R. n. 144 del 2001, regoli le variazioni unilaterali e che nel caso concreto le comunicazioni effettuate fossero sufficienti.
art. 107 TFUE
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia, ma ha escluso che nel caso concreto ricorressero tutti i presupposti dell’aiuto di Stato, in particolare il requisito delle risorse statali destinate a compensare costi aggiuntivi.
art. 102 TFUE
La censura di abuso di posizione dominante è stata dichiarata inammissibile per giudicato interno sulla domanda riconvenzionale già dichiarata di competenza incompetente.
art. 11 Cost.
La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata perché mancava il presupposto dell’aiuto di Stato rilevante ai fini del parametro convenzionale/europeo.
art. 117, comma 1, Cost.
La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata per le stesse ragioni sopra indicate.
art. 3 Cost.
La censura di irragionevolezza del sistema è stata respinta perché fondata su presupposti fattuali non accertati e perché la disciplina legislativa delle modalità di versamento dell’ICI rientra nella discrezionalità del legislatore.
art. 41 Cost.
La Corte ha escluso la fondatezza della censura che invocava la libertà di iniziativa economica, ritenendo non manifestamente irragionevole la disciplina legale del rapporto.
Massime di principio
- In tema di condanna generica, non è consentito trasformare in cassazione, o oltre le preclusioni processuali, una domanda di condanna specifica in domanda di condanna generica; in mancanza di una rituale modifica tempestiva della domanda, il giudice deve decidere sulla base del petitum originario.
- La domanda subordinata di arricchimento senza causa è assorbita quando il diritto principale dedotto in giudizio viene accolto: la subordinazione riguarda il rapporto sostanziale e non un diverso rimedio processuale autonomamente azionabile in quel contesto.
- Nel giudizio di legittimità, le censure devono colpire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il monopolista legale non è tenuto alla gratuità della prestazione in assenza di una disposizione che la imponga espressamente; può chiedere un corrispettivo o una commissione, purché nel rispetto delle forme di comunicazione previste dall’ordinamento.
- Le modifiche unilaterali delle condizioni economiche del rapporto sono efficaci solo se comunicate secondo le forme prescritte dalla disciplina applicabile; in presenza di tale comunicazione, la variazione può operare anche nei rapporti con correntisti che non abbiano facoltà pratica di recesso, se la legge non prevede un diverso regime.
- Ai fini dell’aiuto di Stato, non basta che una misura imponga un vantaggio economico ad un operatore: occorre anche verificare che il vantaggio sia concesso mediante risorse statali e destinato a compensare costi aggiuntivi specificamente riconducibili all’obbligo imposto; in mancanza di tale nesso finanziario, l’aiuto non si configura.
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