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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39144/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per euro 15.050,82 a titolo di compensi per assistenza e consulenza professionale resa da un avvocato in favore del cliente in relazione a un giudizio civile. Il cliente proponeva opposizione sostenendo che mancasse un accordo sul compenso, che non vi fosse prova della liquidità e dell’ammontare del credito e che il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine non fosse sufficiente a fondare la pretesa; inoltre contestava che il Tribunale avesse determinato il compenso sulla base di tariffe ormai abrogate e lamentava che, nel rito sommario, non fosse stata ammessa un’istruttoria sulla pretesa creditoria. In cassazione articolava quattro motivi: violazione degli artt. 9 L. n. 27/2012 e 23 L. n. 247/2012 per l’uso del parere del Consiglio dell’Ordine; violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 9 L. n. 27/2012 per difetto di prova del credito; violazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 9 L. n. 27/2012 per la liquidazione del compenso secondo tariffe abrogate; violazione dell’art. 113 c.p.c. per mancato riconoscimento dell’insufficienza del parere dell’Ordine e per il mancato espletamento dell’istruttoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondato sul fatto che il debitore non aveva contestato né il conferimento del mandato né, specificamente, l’importo richiesto, limitandosi a contestare la prova della liquidità del credito e la mancanza di accordo sul quantum. La Corte ha inoltre osservato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si discute della ritualità della fase monitoria ma dell’esistenza del credito azionato; perciò sono irrilevanti le doglianze che attengono alla sola regolarità del procedimento monitorio. Ha richiamato il principio secondo cui, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso dell’avvocato va determinato in base alle tariffe o, in difetto, agli usi, e ha ribadito che l’eventuale mancanza del parere dell’Ordine o della parcella ex art. 636 c.p.c. può incidere al più sulle spese del monitorio, non sulla valutazione della fondatezza della pretesa nell’opposizione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    è la base procedurale della proposta di inammissibilità poi condivisa dal Collegio

  • art. 9 L. n. 27/2012

    richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura perché non si confronta con la ratio decidendi e con il criterio di liquidazione del compenso in assenza di accordo

  • art. 23 L. n. 247/2012

    richiamato dal ricorrente in tema di compensi professionali; la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    invocato per difetto di prova del quantum; la Corte ritiene che il motivo non colga la ratio della decisione di merito

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in relazione alla determinazione del compenso dell’avvocato; la Corte respinge la doglianza perché non pertinente alla ratio

  • art. 113 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione del parere dell’Ordine e l’assenza di istruttoria; la Corte afferma che la censura attacca la sola fase monitoria

  • artt. 702 e ss. c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la necessità di istruttoria nel rito sommario; la Corte osserva che l’opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione

  • art. 636 c.p.c.

    la mancanza del parere dell’Ordine e della parcella è irrilevante ai fini della decisione sull’opposizione, potendo incidere solo sulle spese della fase monitoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il controllo del giudice riguarda l’esistenza e fondatezza della pretesa creditoria, non la sola regolarità formale della fase monitoria.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; se attaccano profili non decisivi o diversi dalla motivazione effettiva, sono inammissibili.
  • In tema di compensi professionali dell’avvocato, in mancanza di un accordo sul compenso, la determinazione del credito avviene secondo le tariffe applicabili o, in difetto, gli usi.
  • La mancanza del parere del Consiglio dell’Ordine o della parcella richiesta per il decreto ingiuntivo non impedisce al giudice dell’opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di tutti gli elementi di causa.
  • La contestazione del quantum del credito professionale deve essere specifica; la mera allegazione dell’assenza di prova o della non sufficienza del parere dell’Ordine non è di per sé idonea a scalfire la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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