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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37179/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, nei confronti di una associazione sportiva non riconosciuta e del suo presidente/legale rappresentante, per Ires, Irap, Iva e sanzioni relative ad annualità 2000, 2002 e 2003, dopo la conferma in giudizio dei presupposti avvisi di accertamento. Il destinatario della cartella aveva impugnato l'atto deducendo che la sua responsabilità personale ex art. 38 c.c. non potesse derivare dalla sola carica formale di presidente, in mancanza di prova di una concreta attività gestoria negli anni d'imposta contestati; sosteneva inoltre che la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la procura al difensore per i giudizi sugli avvisi fossero atti riconducibili ai soli poteri formali di rappresentanza e non bastassero a integrare la responsabilità solidale. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente, per fondare la responsabilità, la prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell'ente, valorizzando la sottoscrizione delle dichiarazioni e la rappresentanza nel contenzioso. In cassazione viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c. per avere la CTR ancorato la responsabilità alla mera carica e/o comunque per avere ritenuto integrata la prova della gestione dell'ente.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Corrige però la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.: nei rapporti tributari, per i debiti d'imposta dell'associazione non riconosciuta, la responsabilità solidale del legale rappresentante può fondarsi sul ruolo rivestito e sulla gestione dell'ente nel periodo di investitura, senza che sia necessario provare una specifica attività negoziale in senso civilistico. La Corte richiama il principio secondo cui, nelle obbligazioni ex lege, l'onere della prova si ripartisce diversamente: chi invoca la responsabilità deve provare la qualità di rappresentante/gestore, mentre il chiamato a rispondere deve provare la propria estraneità alla gestione. Poiché nel caso concreto la cartella seguiva validi accertamenti a carico dell'associazione e il ricorrente non ha dimostrato di essere estraneo alla gestione, la pretesa è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    Per le associazioni non riconosciute risponde personalmente e solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell'ente; in materia tributaria la responsabilità può essere correlata al ruolo di legale rappresentante e alla gestione dell'associazione, non essendo necessaria la prova di una specifica attività negoziale civilistica.

  • art. 68 del d.lgs. n. 546/1992

    La cartella di pagamento è emessa in pendenza di giudizio sulla base delle sentenze rese nei gradi di merito sugli atti impositivi presupposti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso nel procedimento camerale introdotto per la trattazione accelerata.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La responsabilità personale e solidale di chi agisce per un'associazione non riconosciuta non si esaurisce, in via generale, nella sola carica formale rivestita; occorre guardare alla concreta partecipazione alla gestione dell'ente e, nelle obbligazioni di fonte negoziale, alla concreta attività svolta in nome e per conto dell'associazione.
  • In materia tributaria, poiché l'obbligazione d'imposta nasce ex lege e non da un negozio, la prova richiesta per affermare la responsabilità del legale rappresentante va calibrata sulla qualità di rappresentante/gestore dell'ente e sulla sua estraneità o meno alla gestione, con riparto dell'onere probatorio a carico di chi ne contesta la responsabilità.
  • Il soggetto chiamato a rispondere come coobbligato di un debito tributario dell'associazione non può sottrarsi alla pretesa solo perché non destinatario originario dell'atto impositivo, se può comunque difendersi impugnando la cartella e gli atti presupposti.
  • Per i debiti fiscali dell'associazione non riconosciuta, il legale rappresentante può essere chiamato a rispondere solidalmente anche per il tributo e le sanzioni, purché risulti il ruolo rivestito nell'ente e non sia provata la sua estraneità alla gestione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniObbligazioni solidali
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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