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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26215/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla CTP due iscrizioni ipotecarie relative a due immobili di sua proprietà, ottenendone la declaratoria di nullità; la decisione era stata confermata in appello dalla CTR. In cassazione l'ente della riscossione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso oltre la domanda o comunque su un profilo non devoluto, poiché il contribuente avrebbe contestato solo la mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria e non anche la pretesa tributaria; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1335, 2699 e 2700 c.c., in combinato con gli artt. 26 e 77 del d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la CTR non avesse considerato la produzione della prima pagina della comunicazione preventiva di ipoteca e della relativa ricevuta di ritorno, e che dovesse operare la presunzione di conoscenza dell'atto notificato, con conseguente onere del contribuente di provare che il plico fosse vuoto o diverso da quello spedito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente fondato la decisione sulla mancata prova della comunicazione preventiva delle ipoteche, cioè su una difesa proposta dal contribuente, senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva negato la notifica di un atto denominato "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria", ma aveva rilevato che non era stata dimostrata la corrispondenza tra quel documento e le due iscrizioni ipotecarie oggetto di causa, essendo stata prodotta solo la prima pagina; inoltre la sentenza di merito si fondava anche su una seconda ratio autonoma, ossia l'onere di produrre nel processo tributario il documento nel suo contenuto integrale, ratio non specificamente censurata. La Corte ha inoltre precisato che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. richiede comunque la prova dell'esistenza dell'atto notificato, prova non fornita nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice d'appello decide sulla base di una difesa effettivamente proposta dalla controparte e non su una questione estranea al thema decidendum.

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza dell'atto notificato opera solo se è provata l'esistenza dell'atto stesso; non basta richiamare la spedizione o un richiamo parziale al documento senza dimostrarne integralmente contenuto e riferibilità.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova documentale, senza che la Corte enunciasse un principio autonomo diverso dalla necessità di produrre il documento integralmente.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria dell'atto, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che ha valorizzato la mancata prova dell'intero contenuto documentale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata in relazione alla notificazione degli atti della riscossione, senza affermazioni ulteriori nel testo circa il suo contenuto applicativo.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata in relazione all'iscrizione ipotecaria e alla comunicazione preventiva, senza ulteriori precisazioni interpretative nel testo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata se la decisione impugnata si fonda su una difesa effettivamente dedotta dalla parte avversa e non su un tema estraneo al processo.
  • La presunzione di conoscenza dell'atto notificato ex art. 1335 c.c. presuppone la prova dell'esistenza dell'atto e della sua riferibilità alla specifica vicenda; tale presunzione non supplisce alla mancata prova del contenuto integrale del documento quando la sua corrispondenza all'atto controverso sia contestata.
  • Nel processo tributario, quando il documento prodotto è contestato quanto alla sua completezza o riferibilità, grava sulla parte che lo invoca l'onere di produrlo nel suo contenuto integrale, non essendo sufficiente un deposito parziale idoneo solo a fornire un principio di prova in assenza di ulteriori riscontri.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes autonome, il ricorso per cassazione deve investire specificamente ciascuna di esse; la mancata censura di una ratio autonoma rende comunque improcedibile o inammissibile l'impugnazione sul punto.
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Come è indicizzato

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IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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