Cassazione Civile, Ordinanza n. 29110/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento che la società committente avesse stipulato appalti non genuini, a partire dal 1 settembre 2008, con una cooperativa e poi con altre società subentranti, in relazione al servizio di trasporto della corrispondenza. Sostenevano che, in realtà, la prestazione fosse eterodiretta dalla committente e che ciò comportasse l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, con conseguente diritto alle differenze retributive. La Corte d'appello aveva però ritenuto genuini gli appalti, valorizzando il materiale istruttorio e ritenendo non decisivo il breve periodo in cui non risultava formalmente presente una ditta appaltatrice tra due affidamenti. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in assenza di un formale contratto di lavoro con un appaltatore nel periodo 1-5 settembre 2010, spettasse alla committente provare che altri soggetti esercitavano i poteri direttivi sui lavoratori della cessata appaltatrice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura ex art. 2697 c.c. è proponibile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, mentre non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Nel caso concreto, la Corte d'appello non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva effettuato una valutazione complessiva di elementi presuntivi contrari alla tesi dei lavoratori, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato come base della domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato in caso di appalto non genuino
la sua violazione è censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è invece deducibile per contestare la valutazione delle prove
indicato come norma processuale che consente la censura di violazione dell'art. 2697 c.c.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
richiamato in relazione alla disciplina dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia realmente invertito il riparto dell'onere probatorio; non può essere invocata per censurare la sola valutazione, positiva o negativa, delle prove acquisite.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una valutazione complessiva di elementi indiziari o presuntivi, la critica alla loro ponderazione integra una censura di merito e non un errore di diritto sindacabile in sede di legittimità.
- L'assenza, per un breve intervallo temporale, di un formale appaltatore non è di per sé decisiva per affermare la non genuinità dell'appalto se il giudice di merito accerta, con apprezzamento insindacabile in cassazione, la presenza di elementi contrari che depongono per la continuità e genuinità dell'organizzazione del servizio.
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