Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29110/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento che la società committente avesse stipulato appalti non genuini, a partire dal 1 settembre 2008, con una cooperativa e poi con altre società subentranti, in relazione al servizio di trasporto della corrispondenza. Sostenevano che, in realtà, la prestazione fosse eterodiretta dalla committente e che ciò comportasse l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, con conseguente diritto alle differenze retributive. La Corte d'appello aveva però ritenuto genuini gli appalti, valorizzando il materiale istruttorio e ritenendo non decisivo il breve periodo in cui non risultava formalmente presente una ditta appaltatrice tra due affidamenti. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in assenza di un formale contratto di lavoro con un appaltatore nel periodo 1-5 settembre 2010, spettasse alla committente provare che altri soggetti esercitavano i poteri direttivi sui lavoratori della cessata appaltatrice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura ex art. 2697 c.c. è proponibile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, mentre non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Nel caso concreto, la Corte d'appello non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva effettuato una valutazione complessiva di elementi presuntivi contrari alla tesi dei lavoratori, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato come base della domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato in caso di appalto non genuino

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è invece deducibile per contestare la valutazione delle prove

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come norma processuale che consente la censura di violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione alla disciplina dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia realmente invertito il riparto dell'onere probatorio; non può essere invocata per censurare la sola valutazione, positiva o negativa, delle prove acquisite.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una valutazione complessiva di elementi indiziari o presuntivi, la critica alla loro ponderazione integra una censura di merito e non un errore di diritto sindacabile in sede di legittimità.
  • L'assenza, per un breve intervallo temporale, di un formale appaltatore non è di per sé decisiva per affermare la non genuinità dell'appalto se il giudice di merito accerta, con apprezzamento insindacabile in cassazione, la presenza di elementi contrari che depongono per la continuità e genuinità dell'organizzazione del servizio.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.