Cassazione Civile, Ordinanza n. 22335/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica svolta con il metodo del redditometro ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio notificava a una contribuente un avviso di accertamento per maggior reddito IRPEF dell'anno 2007, fondato sull'acquisto di un'autovettura e su altri indici di capacità contributiva. La contribuente impugnava l'atto e otteneva accoglimento in primo e secondo grado, poiché il giudice di merito riteneva provata, o comunque plausibile, la copertura delle spese con redditi propri, un modesto reddito del coniuge, la collaborazione economica dei genitori e le esigenze complessive del nucleo familiare. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 2 e 38, comma 4 e seguenti, d.P.R. n. 600 del 1973, dei D.M. 10.9.1992 e 19.11.1992, dell'art. 2728 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la disponibilità dei beni-indice costituiva presunzione legale di capacità contributiva e che la controparte non aveva fornito prova contraria idonea. La censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della congruità delle spiegazioni offerte dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto le doglianze generiche perché formulate in modo da sollecitare un riesame del merito e della prova, senza indicare specificamente quali prove fossero state prodotte o quali contestazioni fossero state ritualmente svolte nei gradi di merito. Ha inoltre osservato, in via di completezza, che non era illogico considerare nel quadro reddituale familiare anche il modesto reddito del coniuge, specie in presenza di spese non elevate. Conseguentemente ha condannato l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di legittimità in favore della contribuente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
commi 4 e 5; comma 4 e seguenti
disciplina l'accertamento sintetico redditometrico e la ricostruzione presuntiva del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, con possibilità per il contribuente di offrire prova contraria.
richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
D.M. 10 settembre 1992
richiamato quale decreto ministeriale collegato al redditometro.
D.M. 19 novembre 1992
richiamato quale decreto ministeriale collegato al redditometro.
richiamato per sostenere che la disponibilità dei beni-indice costituisca presunzione legale di capacità contributiva.
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma presa di posizione specifica oltre il rilievo di genericità del motivo.
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma presa di posizione specifica oltre il rilievo di genericità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in quanto la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una censura che pretenda di sollecitare una nuova valutazione delle prove o della loro attendibilità è inammissibile se non denuncia specificamente un vizio di diritto o un decisivo errore processuale.
- In materia di accertamento sintetico redditometrico, la contestazione dell'Ufficio deve confrontarsi in modo puntuale con le risultanze di merito e con la prova contraria offerta dal contribuente, indicando con precisione quali allegazioni o prove siano mancanti o erroneamente valutate.
- La presunzione connessa agli indici di capacità contributiva non impedisce al giudice di merito di valutare complessivamente il quadro familiare, incluse le risorse economiche del nucleo e l'entità delle spese sostenute.
- Quando la motivazione di merito dà conto, in modo non illogico, di redditi propri, apporto del coniuge, contributi familiari e contenimento delle spese, il ricorso per cassazione che miri a sostituire una diversa lettura degli stessi fatti è inammissibile.
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