Cassazione Civile, Ordinanza n. 29859/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da verbali di accertamento e sequestro amministrativo elevati nei confronti di un automobilista alla guida di un veicolo immatricolato all'estero. Il Tribunale di Ferrara, in appello, aveva annullato i verbali relativi sia alla presunta circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, sia alla circolazione in Italia di veicolo estero da parte di soggetto residente da oltre sessanta giorni. Il Ministero dell'interno e la Prefettura hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno sostenuto che, per ottenere il dissequestro, l'interessato avrebbe dovuto comunicare o esibire all'organo di polizia accertatore la documentazione relativa al rimpatrio/esportazione del veicolo, non essendo sufficiente il solo ottenimento del foglio di via presso la Motorizzazione; hanno inoltre dedotto che la rimozione dei sigilli e la circolazione con il veicolo integra vano comunque la violazione. Con il secondo hanno dedotto che il contratto di comodato e quello di collaborazione/consulenza prodotti a giustificazione dell'uso del veicolo estero sarebbero stati elusivi del divieto di cui all'art. 93 cod. strada. La parte privata ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la compensazione integrale delle spese di lite e, in via condizionata, ulteriori profili relativi alla disciplina applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Ministero dell'interno e della Prefettura di Ferrara e ha rigettato anche il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il secondo motivo incidentale perché condizionato all'accoglimento del ricorso principale. La decisione è stata definita alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter dell'art. 93 cod. strada introdotti dal d.l. n. 113 del 2018. Poiché la pretesa sanzionatoria impugnata si fondava proprio su tali norme, la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per accogliere le censure del ricorso principale. Quanto alle spese, ha confermato la compensazione integrale disposta in appello, ritenendo infondato il motivo incidentale che la contestava. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 213, comma 8, cod. strada
La censura del ricorrente principale era costruita su un sequestro amministrativo fondato su una precedente violazione dell'art. 93 cod. strada; la Corte, però, ha ritenuto assorbente la sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma presupposto, così da respingere il motivo.
art. 93, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, cod. strada
Le disposizioni, introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale per violazione dell'art. 77, comma 2, Cost.; la pronuncia ha effetto ex tunc, con salvezza solo dei rapporti esauriti.
art. 16, legge 1 aprile 1981, n. 121
Richiamato dai ricorrenti principali per sostenere che gli atti di accertamento e controllo spettano alle Forze di polizia; il motivo non è stato accolto per sopravvenuta caducazione della disciplina sanzionatoria presupposta.
La compensazione delle spese per assoluta novità della questione è stata ritenuta espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione per violazione di legge.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata estesa in via consequenziale alle disposizioni strettamente connesse a quelle colpite dalla pronuncia.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Base normativa per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, escluso per le amministrazioni dello Stato.
art. 77, comma 2, Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto che le norme sull'uso di veicoli immatricolati all'estero fossero estranee alla materia del decreto-legge di conversione, integrando disposizioni 'intruse'.
Menziionato nella ricostruzione fattuale come disciplina del foglio di via ottenuto per l'esportazione del veicolo.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso incidentale, rimasto assorbito.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso incidentale, rimasto assorbito.
Massime di principio
- Quando la pretesa sanzionatoria o il sequestro amministrativo si fondano su disposizioni successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime con effetto ex tunc, il ricorso che pretenda di farne applicazione deve essere respinto, salvo che il rapporto sia ormai definitivamente esaurito.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale elimina la norma dall'ordinamento come se non fosse mai esistita, con la sola eccezione dei rapporti coperti da giudicato o definitivamente consolidati per altre preclusioni.
- La compensazione delle spese di lite per assoluta novità della questione integra un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è, di regola, censurabile in cassazione come violazione di legge.
- Se il motivo di ricorso principale è assorbito da una sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma applicata, le censure sulla corretta interpretazione della disciplina originaria restano prive di rilevanza decisiva.
- Le questioni relative alla condanna alle spese fondate sulla novità o complessità della controversia devono essere valutate con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta e al quadro giurisprudenziale allora esistente.
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