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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34879/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un atto di contestazione/irrogazione di sanzioni relativo a violazioni dichiarative per gli anni d’imposta 2008-2012, consistenti nell’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi di capitali detenuti all’estero in uno Stato allora incluso nella c.d. black list (San Marino). Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, la decadenza o prescrizione dell’azione sanzionatoria dell’Amministrazione e l’infondatezza della pretesa in quanto San Marino, a seguito di convenzione con l’Italia, non sarebbe più Paese a fiscalità privilegiata. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2-ter, D.L. 78/2009 e dichiarando maturata la decadenza/prescrizione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 12, commi 2 e 2-bis, D.L. 78/2009 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che, per gli anni considerati, San Marino era ancora compreso nella black list e che, per gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni, operava il raddoppio dei termini.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che, per le sanzioni relative all’omessa indicazione nel quadro RW di attività finanziarie detenute in uno Stato a fiscalità privilegiata, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, comma 2-ter, D.L. 78/2009 si applica anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, trattandosi di previsione processuale/procedimentale soggetta al principio tempus regit actum. Ha inoltre osservato che l’eventuale mutamento della qualificazione di San Marino a seguito della convenzione con l’Italia non rilevava per gli anni 2008-2012 oggetto di causa. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 2 e 2-bis, D.L. 78/2009

    La presunzione di evasione e il raddoppio dei termini per gli avvisi di accertamento hanno natura rispettivamente sostanziale e procedimentale; il raddoppio dei termini per l’atto di contestazione/irrogazione sanzioni si applica anche ai periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della norma quando venga in rilievo la sottrazione a tassazione di redditi detenuti in Stati a fiscalità privilegiata.

  • art. 12, comma 2-ter, D.L. 78/2009

    Il raddoppio dei termini per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per omessa denuncia di disponibilità finanziarie detenute all’estero ha natura procedimentale e si applica anche a periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore.

  • art. 4, comma 1, D.L. 167/1990

    Individua l’obbligo dichiarativo nel quadro RW per le disponibilità finanziarie detenute all’estero.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, ma non svolge nella motivazione della Corte un ruolo autonomo decisivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, ma non svolge nella motivazione della Corte un ruolo autonomo decisivo.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per veicolare il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW di attività finanziarie estere detenute in Stati a fiscalità privilegiata, il raddoppio dei termini previsto per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La qualificazione di una previsione come sostanziale o procedimentale è decisiva ai fini dell’applicabilità nel tempo: le norme sostanziali non si applicano retroattivamente, mentre quelle procedimentali seguono il principio tempus regit actum.
  • Quando la controversia riguarda annualità anteriori al mutamento del regime fiscale di uno Stato estero, la successiva stipula di una convenzione o la sua entrata in vigore non incide sugli obblighi e sui termini relativi ai periodi d’imposta oggetto di giudizio.
  • Se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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