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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27181/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per canoni idrici. L'utente ha proposto opposizione sostenendo la prescrizione dei crediti relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 e chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione. In via riconvenzionale ha dedotto che l'acqua fornita dal gestore comunale, a partire dal 1 gennaio 2013, fosse non potabile e priva dei requisiti di legge per il superamento dei limiti di arsenico e fluoruri, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento, la riduzione del corrispettivo al 50% e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice di pace aveva accolto in larga parte le domande, mentre il tribunale, in appello, aveva confermato la riduzione del corrispettivo e il risarcimento del danno patrimoniale, escludendo quello non patrimoniale. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la controversia dovesse appartenere alla giurisdizione tributaria e che l'eccezione di incompetenza funzionale fosse rilevabile d'ufficio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 360, n. 5 c.p.c., contestando la liquidazione equitativa del danno patrimoniale per asserita mancanza di prova del pregiudizio e lamentando che, esclusa la sua responsabilità, non potesse comunque essere riconosciuto il danno patrimoniale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, richiamando la propria giurisprudenza e in particolare le Sezioni Unite n. 17248/2022, ha ribadito che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo contrattuale e che le controversie in cui l'utente chieda il risarcimento del danno per la fornitura di acqua non conforme ai limiti di legge, o la riduzione del corrispettivo per vizi della prestazione, appartengono alla giurisdizione ordinaria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura sull'art. 2697 c.c. non investiva un vero errore nel riparto dell'onere della prova, ma mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove; inoltre ha osservato che il tribunale aveva comunque ritenuto provata l'esistenza del danno patrimoniale, sicché la censura non colpiva la ratio decidendi. Ha inoltre rilevato che la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma si limitava a contestazioni difensive e valutative. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del comune alle spese e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c., oltre agli ulteriori effetti contributivi di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    La controversia non è stata ricondotta alla giurisdizione tributaria, perché riguarda un corrispettivo del servizio idrico integrato e non un tributo.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per rivalutare il merito probatorio; il vizio di cui al n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di questioni o argomentazioni difensive.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se si contesti l'erronea attribuzione dell'onere a una parte diversa da quella onerata; non se si contesta soltanto la valutazione delle prove.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone la prova dell'an debeatur del danno; serve a quantificare un danno già accertato, non a supplire integralmente alla prova del pregiudizio.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    Ricorrendo i presupposti, il ricorrente è stato condannato al pagamento di somme per responsabilità aggravata, oltre alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • L. 5 gennaio 1994 n. 36

    La tariffa del servizio idrico integrato è stata richiamata come corrispettivo della prestazione, non come entrata tributaria.

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258

    È indicato come norma che ha segnato il passaggio dalla qualificazione tributaria del canone alla tariffa del servizio idrico integrato.

  • L. 10 maggio 1976, n. 319

    È richiamata solo per il regime previgente del canone/diritto idrico, che fino al 3 ottobre 2000 era considerato tributo.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla fornitura di acqua da parte del gestore del servizio idrico integrato, quando riguardino la conformità della prestazione ai limiti di legge e la riduzione del corrispettivo o il risarcimento del danno dell'utente, appartengono alla giurisdizione ordinaria perché il rapporto è di natura contrattuale e non tributaria.
  • La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione commerciale complessa; pertanto le contestazioni sull'inadempimento del gestore si valutano secondo le regole dell'obbligazione contrattuale.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere probatorio tra le parti; se la censura mira solo a contestare la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è una tecnica di quantificazione del danno già dimostrato nell'an, e non può sostituire la prova dell'esistenza stessa del pregiudizio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando si denuncino meri apprezzamenti, argomentazioni o risultati istruttori.
  • In cassazione, il motivo deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; censure che non si confrontino con tale fondamento sono inidonee e inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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