Cassazione Civile, Ordinanza n. 17272/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di intimazione relativo a IRPEF e altre somme per l'anno 2011, deducendo l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello, il contribuente lamentava: a) il tardivo deposito dei documenti attestanti la notifica dell'avviso di accertamento; b) la mancata produzione della cartolina di consegna e dell'avviso di deposito; c) l'irregolarità della notifica per mancata indicazione delle ricerche svolte dal messo notificatore e per l'asserita necessità di applicare l'art. 140 c.p.c. anziché la disciplina dell'irreperibilità assoluta. Con il ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto valida una notifica eseguita senza raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha chiarito che la CTR non aveva affatto qualificato il caso come irreperibilità relativa, ma aveva correttamente applicato la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. Ha inoltre osservato che il messo notificatore aveva svolto ricerche nel Comune del domicilio fiscale, mediante richiesta di informazioni ai Vigili Urbani, con esito negativo; ciò integrava i presupposti per il deposito dell'atto in casa comunale e l'affissione dell'avviso nell'albo comunale, senza necessità della disciplina di cui all'art. 140 c.p.c. nel senso prospettato dal ricorrente. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per la notificazione degli atti impositivi in caso di irreperibilità assoluta del contribuente è sufficiente il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso all'albo del comune, purché il messo abbia previamente svolto ricerche idonee ad accertare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
Il richiamo operato dalla CTR va inteso, nel contesto della disciplina speciale tributaria, come riferito all'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune; non come necessaria applicazione integrale del meccanismo notificatorio dell'irreperibilità relativa invocato dal ricorrente.
La Corte richiama la disciplina della notificazione della cartella di pagamento per ribadire la distinzione tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di notificazione degli atti impositivi, occorre distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta del destinatario: solo in quest'ultima ipotesi opera la procedura semplificata dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973.
- Per ritenere validamente instaurata la notifica per irreperibilità assoluta, il messo notificatore deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale volte ad accertare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune stesso.
- Le ricerche richieste dalla disciplina non sono tipizzate quanto a contenuto e forma, ma deve emergere dagli atti che siano state effettivamente compiute e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla specifica notifica.
- La notificazione è invalida se il messo si limita a formule generiche o prestampate che non consentono il controllo dell'attività svolta; è invece valida quando la relata consenta di desumere l'effettuazione di verifiche concrete, anche tramite richieste di informazioni alla polizia municipale.
- Quando ricorrono i presupposti dell'irreperibilità assoluta, non è necessaria l'adozione delle formalità proprie dell'irreperibilità relativa, né la mancata applicazione di tali formalità determina di per sé la nullità della notifica.
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