Cassazione Civile, Ordinanza n. 09796/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di rettifica doganale relativo a una bolletta IM4 concernente l'importazione di merci dichiarate di provenienza bengalese con certificato Form A. In esito a controllo a posteriori, l'autorità doganale ha ritenuto il certificato non veridico e non valido, revocando l'esenzione daziaria e recuperando i dazi antidumping. La società ha impugnato l'atto sostenendo, con quattro motivi, che: 1) l'avviso si fondava su un processo verbale di revisione illegittimamente acquisito perché formato senza le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale; 2) la CTR non avrebbe considerato che dalla sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante emergeva la buona fede della società e un comportamento attivo dell'autorità doganale idoneo a integrare l'errore dell'amministrazione; 3) la CTR non avrebbe esaminato il contenuto della sentenza penale di assoluzione; 4) la CTR avrebbe erroneamente escluso la prova della buona fede della società ai fini dell'applicazione della deroga al recupero a posteriori prevista dall'art. 220, § 2, lett. b), del Codice doganale comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel procedimento tributario sono utilizzabili gli elementi acquisiti senza le formalità del processo penale, purché raccolti nel rispetto delle regole dell'accertamento fiscale, per l'autonomia tra i due procedimenti. Ha ritenuto non fondati, o comunque non scrutinabili come vizi di legittimità, anche i motivi relativi alla buona fede e alla valutazione della sentenza penale, rilevando che, accertata la falsità del certificato Form A, spettava all'importatore dimostrare cumulativamente i presupposti della deroga ex art. 220, § 2, lett. b), CDC, in particolare l'errore attivo delle autorità competenti e la non riconoscibilità dell'errore con diligenza qualificata. La Corte ha condiviso la valutazione della CTR secondo cui tale prova non era stata fornita e ha qualificato le censure come contestazioni della valutazione di merito, non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso rigettato proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 220, § 2, lett. b), Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
La deroga alla contabilizzazione a posteriori dei dazi opera solo se concorrano cumulativamente errore delle autorità competenti, errore non ragionevolmente riconoscibile dal debitore in buona fede e osservanza di tutte le prescrizioni doganali vigenti.
La diligenza richiesta all'importatore è una diligenza qualificata, da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
L'onere di provare i presupposti della deroga all'ordinario recupero a posteriori grava sull'importatore, una volta accertata la falsità del certificato di origine.
La censura è stata ricondotta alla contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
La doglianza è stata respinta poiché la CTR ha comunque esaminato il materiale probatorio rilevante; la censura mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito.
La doglianza è stata respinta perché la CTR ha preso in considerazione la sentenza penale, pur traendone conclusioni diverse da quelle auspicate dalla ricorrente.
art. 24 Cost.
L'utilizzo nel giudizio tributario di elementi raccolti senza le garanzie del procedimento penale non viola il diritto di difesa, in ragione dell'autonomia del procedimento fiscale rispetto a quello penale.
Le garanzie difensive del codice di procedura penale invocate dalla ricorrente sono state ritenute non applicabili al procedimento di accertamento tributario/doganale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia doganale, la falsità o irregolarità del certificato di origine legittima il recupero a posteriori dei dazi, salvo che l'importatore provi cumulativamente le condizioni tipizzate dalla deroga prevista dall'art. 220, § 2, lett. b), CDC.
- La buona fede dell'importatore non si presume in presenza di elementi che facciano dubitare della correttezza del certificato di origine: l'operatore deve attivarsi con diligenza qualificata per verificare le condizioni del trattamento preferenziale.
- L'errore rilevante ai fini della deroga deve consistere in un comportamento attivo delle autorità competenti e non nella sola ricezione di dichiarazioni inesatte dell'esportatore o nel mancato controllo iniziale dell'ufficio doganale.
- Nel giudizio tributario sono utilizzabili gli elementi raccolti in sede penale anche se acquisiti senza le specifiche garanzie difensive di quel procedimento, quando siano stati acquisiti nel rispetto delle regole dell'accertamento fiscale.
- In cassazione non è censurabile come vizio di legittimità la mera contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice di appello sulla prova della buona fede o sull'interpretazione degli elementi probatori, se la sentenza impugnata risulta averli esaminati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09664/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09665/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09671/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09672/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09681/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09685/2023 del 12/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →