Cassazione Penale, Sentenza n. 30458/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo di terreni e relative strutture, in particolare 25 case mobili collocate in un campeggio balneare. Sostenevano che le casette rientrassero nel regime di "edilizia libera" ex art. 3, comma 1, lett. e.5 TUE (quindi non necessitassero di permesso di costruire), invocando anche la novella del 2020 che, a loro avviso, autorizzerebbe la collocazione "in via continuativa" in strutture ricettive all'aperto; che le strutture fossero amovibili (su carrelli e non ancorate); l'assenza dell'elemento soggettivo e il legittimo affidamento nei comportamenti del Comune; la carenza di motivazione circa l'assenza di fumus e la sproporzione della misura cautelare (richiedevano, in alternativa, la rimozione controllata anziché il sequestro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo, statuendo che la lett. e.5 dell'art. 3 TUE, anche dopo la modifica del 2020, non elimina il requisito della temporaneità per le installazioni che sottraggono la trasformazione del territorio al regime del permesso di costruire: la norma tutela soltanto i manufatti effettivamente amovibili e destinati alla sosta/soggiorno turistico con alternanza di utenti e senza collegamenti permanenti al suolo. Nel caso concreto il Tribunale di merito aveva riscontrato elementi di stabile trasformazione (collegamenti alle utenze, fissazioni, cavalletti, blocchi di cemento, assenza di meccanismi di rotazione, contratti annuali) tali da integrare il fumus per l'illecito urbanistico e lottizzazione abusiva. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha confermato che in sede di riesame il giudice può valutare anche la carenza di dolo o colpa solo se evidente "ictu oculi": qui il Tribunale aveva ravvisato consapevolezza della stabilità, escludendo il buonafede. Altri motivi (mancanza di motivazione, proporzionalità, alternativa al sequestro) sono stati dichiarati inammissibili o infondati: il periculum in mora è stato ritenuto provato e la misura proporzionata. Complessivamente i ricorsi sono stati respinti.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUE), art. 3, comma 1, lett. e.5
«l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti»
La Corte interpreta la disposizione nel senso che l'eccezione al permesso di costruire riguarda solo manufatti effettivamente amovibili e destinati alla sosta/soggiorno turistico, con alternanza di utenti; la collocazione "in via continuativa" non legittima di per sé trasformazioni permanenti del territorio se sussistono collegamenti/ancoraggi o destinazioni stabili
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120), art. 10 (modifica lett. e.5)
La modifica ha precisato alcuni profili della lett. e.5 (menzionando la collocazione "in via continuativa"), ma non ha eliminato il requisito della temporaneità né l'esigenza che non vi siano collegamenti permanenti o caratteristiche che trasformino stabilmente il territorio
Codice penale, art. 2 (principio di retroattività delle norme più favorevoli)
I ricorrenti invocavano l'applicazione della norma novellata quale più favorevole; la Corte ha valutato comunque che la nuova interpretazione non giova al caso concreto perché i requisiti di amovibilità e temporaneità mancavano
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Richiamato implicitamente per i limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestri: è consentito per violazione di legge e per l'inesistenza o mera apparenza della motivazione
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo 1, art. 1 (richiamato dai ricorrenti)
I ricorrenti hanno invocato protezione della proprietà e proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto il gravame non applicabile nella parte in cui il sequestro non mira alla confisca e ha valutato la proporzionalità e il periculum in mora come adeguatamente motivati
Massime di principio
- La novella dell'art. 3, lett. e.5 TUE (2020) non autorizza automaticamente la stabile trasformazione del territorio: resta necessario che i manufatti siano effettivamente amovibili, privi di collegamenti permanenti e destinati a una funzione ricettiva turistica caratterizzata da temporaneità e alternanza di utenti
- Fattori indicativi di trasformazione permanente che escludono l'eccezione sono: fissazioni al suolo, collegamenti a utenze, elementi di fondazione (blocchi, cavalletti solidi), assenza di meccanismi di rotazione, contratti di locazione/occupazione con durata annuale e mancata rimozione effettiva
- In sede di riesame cautelare il giudice può sindacare anche l'elemento soggettivo (dolo/colpa) ma solo se la sua mancanza emerge chiaramente (principio "ictu oculi"); altrimenti la valutazione sommaria può ritenere la colpa o la consapevolezza in presenza di indizi concreti
- Il comportamento amministrativo locale (intasamenti, revoche o atti di autotutela) può essere valutato dal giudice ma non esclude automaticamente la responsabilità penale se i fatti materiali dimostrano la stabile trasformazione del territorio e la consapevolezza degli interessati
- La misura cautelare reale (sequestro) può essere giustificata dal periculum in mora qualora la disponibilità degli immobili possa determinare un aumento irreversibile del carico urbanistico o rendere inefficace la successiva tutela: la proporzionalità va valutata con riferimento anche a questo rischio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato ai profili di diritto e di motivazione (inesistenza o mera apparenza): non è lo strumento per riesaminare i fatti salvo macroscopiche assenze di motivazione
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