Cassazione Civile, Ordinanza n. 09129/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte ricorrente aveva agito per ottenere, dopo il rigetto in primo grado e in appello, la condanna della banca alla restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite nel rapporto di conto corrente n. 18688 e al risarcimento del danno dedotto come conseguenza di una segnalazione alla Centrale dei rischi. In cassazione deduceva un unico motivo, prospettando la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 99, 100, 112, 115 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse omesso un corretto e completo esame delle prove documentali. In particolare, lamentava che il giudice di merito avesse ritenuto non provata la richiesta di vendita di titoli alla banca e, conseguentemente, l’assenza di violazione del principio di buona fede, nonostante fossero stati prodotti rapporti di trasmissione via fax e altra corrispondenza. La ricorrente qualificava tale vizio come motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente incardinata sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in realtà mirasse a contestare il mero difetto di sufficienza o la valutazione delle prove, profili non più sindacabili nel giudizio di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha richiamato il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione e ha osservato che la sentenza impugnata non presentava alcuna motivazione apparente, poiché la Corte territoriale aveva chiaramente indicato la ratio decidendi: la parte attrice aveva fondato il proprio assunto solo su fogli manoscritti asseritamente inviati alla banca, senza prova della spedizione e della ricezione. Di conseguenza, la doglianza era priva di pertinenza al decisum. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro generale dell’obbligo di motivazione, ma la Corte precisa che il controllo di legittimità è limitato al solo minimo costituzionale della motivazione.
Citato tra le norme asseritamente violate nel motivo, senza autonoma elaborazione decisoria.
Citato tra le norme asseritamente violate nel motivo, senza autonoma elaborazione decisoria.
Citato tra le norme asseritamente violate nel motivo, senza autonoma elaborazione decisoria.
Citato tra le norme asseritamente violate nel motivo, senza autonoma elaborazione decisoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ribadisce che la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando manchi l’esposizione delle ragioni della decisione o essa sia incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare il semplice difetto di sufficienza o l’omesso esame di prove, salvo le anomalie motivazionali estreme.
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
È la disposizione che ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la riforma del vizio di motivazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo della Cassazione sulla motivazione è circoscritto alle sole anomalie che si traducano in violazione costituzionalmente rilevante, cioè in assenza materiale di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Non è più deducibile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione, né è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- La motivazione è apparente solo quando il giudice ometta di indicare, anche sinteticamente, le ragioni fattuali e giuridiche della decisione e non sia possibile ricostruirne la ratio decidendi; se la sentenza espone chiaramente le ragioni del convincimento, la censura è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la doglianza investe in realtà la valutazione di documenti o l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, ove la sentenza dia conto del perché tali elementi non siano stati ritenuti decisivi o provati.
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