Sentenza del 03/11/2020 n. 24299 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della nuova classificazione catastale (classamento e rendita) attribuita agli immobili assegnati dagli appellanti e dei conseguenti provvedimenti di determinazione del prezzo di vendita ai sensi della L. n. 560/1993 e delle denunce DOCFA; i ricorrenti contestavano il declassamento/classamento attribuito dall'Agenzia del Territorio e l'aumento del prezzo di vendita risultante dalla nuova rendita catastale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinti i ricorsi presentati da numerosi ricorrenti in seguito a rinunce e dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse; ha rigettato il ricorso proposto da A.M. ed E.R., condannandoli alle spese processuali a favore dell'ATER e dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha confermato il principio che la legittimazione ad impugnare il provvedimento di attribuzione o modifica della rendita catastale spetta esclusivamente all'intestatario della partita catastale (proprietario o soggetto iscritto), non agli assegnatari/occupanti privi di un diritto reale sugli immobili. Inoltre ha precisato che la scelta degli assegnatari di determinare il prezzo sulla base degli indici catastali (art. 11 L. 560/1993) esclude la possibilità di ottenere una valutazione alternativa dall'Ufficio Tecnico Erariale quando tale opzione non sia stata esercitata. È stata infine disposta la compensazione o liquidazione delle spese secondo le modalità indicate e l'applicazione della disposizione sul contributo unificato (art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002) nei confronti dei soli ricorrenti soccombenti
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 1993, n. 560
Stabilisce che il prezzo di vendita degli alloggi ERP può essere calcolato sul valore catastale (rendita aggiornata moltiplicata per 100) con riduzioni per vetustà (art.10) oppure, su richiesta dell'acquirente, determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale con valutazione definitiva anche se superiore (art.11). Nel caso concreto gli assegnatari avevano scelto la determinazione basata sul valore catastale e non avevano richiesto la valutazione UTE
Prevede che gli atti di attribuzione o modifica delle rendite catastali siano notificati esclusivamente agli intestatari della partita catastale; la Corte ne ricava che tali atti hanno rilievo giuridico essenzialmente verso il soggetto intestatario e che quest'ultimo è il soggetto legittimato ad impugnare
Rileva che in certe ipotesi il soggetto passivo dell'imposta può non coincidere con l'intestatario catastale; tuttavia la norma non attribuisce al soggetto passivo un diritto di impugnare il classamento quando non è anche intestatario della partita
Prevede l'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte chiarisce che tale obbligo si applica nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità e non in caso di rinuncia
Richiamato in sede di censura sulla legittimazione ma la Corte non ha ritenuto che il richiamo potesse mutare il principio secondo cui la legittimazione a impugnare il classamento spetta all'intestatario catastale
Massime di principio
- La legittimazione ad impugnare un provvedimento di attribuzione o modifica della rendita/classamento catastale spetta primariamente all'intestatario della partita catastale (proprietario o soggetto iscritto in catasto); gli occupanti o semplici assegnatari privi di un diritto reale generalmente non hanno interesse diretto e attuale idoneo a legittimarli ad agire in giudizio contro tali atti
- Se un potenziale acquirente/assegnatario intende contestare il prezzo determinato sulla base del valore catastale, deve tempestivamente avvalersi della facoltà prevista dall'art.11 della L. n. 560/1993 e richiedere la valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale; la mancata richiesta può precludere contestazioni successive basate sul classamento
- Gli atti di revisione delle rendite catastali e i loro effetti sono rilevanti, ai fini della notificazione e dell'impugnazione, verso il soggetto intestatario della partita catastale; chi non è intestatario dovrebbe valutare rimedi alternativi (es. impugnare l'atto di vendita o gli atti amministrativi specifici che incidono sui suoi diritti contrattuali) ove rilevante
- La rinuncia o la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse estinguono il giudizio per i soggetti che le pongono in essere e possono comportare la compensazione delle spese tra le parti; la soccombenza alla Cassazione comporta normalmente condanna alle spese e, in casi tipici di rigetto, l'applicazione di ulteriori oneri di contributo unificato
- In casi similari, è opportuno verificare preventivamente chi è l'intestatario catastale e, se si è solo occupanti/assegnatari, valutare azioni coordinate con l'intestatario o richiedere direttamente all'ufficio tecnico valutazioni alternative prima di accettare proposte di vendita basate su nuove rendite
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