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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29872/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento emesso quale obbligato in solido con un’associazione sportiva per imposte IVA, IRES e IRAP relative all’anno 2011. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il processo verbale di constatazione posto a base dell’accertamento avesse fede privilegiata, ma anche che il presupposto dell’accertamento fosse l’ingerenza del contribuente nella gestione dell’associazione; poiché il contribuente aveva disconosciuto la sottoscrizione di verbali assembleari e aveva proposto querela di falso sulla firma, la CTR aveva ritenuto che l’Agenzia dovesse attivare la verificazione delle scritture private. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 39 d.lgs. 546/1992 per non avere la CTR sospeso il giudizio in presenza di querela di falso; 2) violazione degli artt. 38, 2267, 2297 e 2697 c.c. per asserita illegittima inversione dell’onere della prova. Il contribuente eccepiva la tardività del ricorso e la sua improcedibilità/inammissibilità, anche per pretesa cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento di tutte le rate.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso per effetto della sospensione di nove mesi dei termini prevista dal dl. 119/2018, art. 6, applicabile automaticamente anche all’Agenzia delle Entrate. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che, in presenza di querela di falso rilevante ai fini della decisione, il giudice tributario deve verificare pertinenza e rilevanza del documento impugnato e poi sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 546/1992; la CTR, pur avendo riconosciuto la rilevanza della querela, ha errato nel non disporre la sospensione e nel ritenere che spettasse all’Ufficio chiedere la verificazione delle scritture private. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    richiamato per il termine di impugnazione nel processo tributario, coordinato con l’art. 327 c.p.c. e con la sospensione straordinaria dei termini.

  • art. 327 c.p.c.

    utilizzato per individuare il termine lungo di impugnazione, poi prorogato dalla sospensione speciale dei termini.

  • dl. 119/2018, art. 6

    ha determinato la sospensione automatica di nove mesi dei termini di impugnazione che scadevano nel periodo indicato, rendendo tempestivo il ricorso.

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    impone la sospensione del giudizio tributario quando sia proposta querela di falso rilevante per la decisione, trattandosi di questione pregiudiziale riservata ad altra giurisdizione.

  • art. 355 c.p.c.

    "Se nel giudizio di appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale"

    richiamato come regola processuale che impone la sospensione quando la querela di falso riguarda un documento rilevante per la decisione.

  • art. 221 c.p.c.

    indicato come lo specifico strumento processuale previsto per la proposizione della querela di falso.

  • art. 212 c.p.c.

    richiamato dalla CTR in modo erroneo, poiché la Corte afferma che non spettava all’Ufficio chiedere la verificazione delle scritture private in sostituzione della sospensione per querela di falso.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per nullità processuale.

  • art. 38 c.c.

    menzionato nel secondo motivo insieme agli artt. 2267 e 2297 c.c.; il testo non consente di ricavarne con precisione la specifica funzione nel caso concreto.

  • art. 2267 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata in tema di responsabilità/onere probatorio; il testo non specifica oltre.

  • art. 2297 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata in tema di responsabilità/onere probatorio; il testo non specifica oltre.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare una pretesa inversione dell’onere della prova.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la proposizione di una querela di falso relativa a un documento rilevante per la decisione impone al giudice di verificare pertinenza e rilevanza della querela e, se del caso, di sospendere il giudizio fino alla definizione del relativo accertamento.
  • La sospensione prevista per la querela di falso non è rimessa a una mera presa d’atto del giudice, ma richiede un controllo preliminare sulla concreta incidenza del documento impugnato sulla decisione della causa.
  • Quando la sospensione dei termini di impugnazione è prevista da una disciplina straordinaria e automatica, essa opera anche in favore dell’Amministrazione finanziaria e rende tempestivo il ricorso proposto nel periodo interessato.
  • Nel ricorso per cassazione, se un motivo investe una questione processuale assorbente e viene accolto, i motivi ulteriori restano assorbiti.
  • Non può essere sostituita alla sospensione per querela di falso una diversa iniziativa processuale non prevista dalla disciplina applicabile, se il giudice ha già riconosciuto la rilevanza del documento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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