Cassazione Civile, Ordinanza n. 04681/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la trattenuta dell'IRAP operata dal Comune sui compensi professionali spettanti a un avvocato dipendente responsabile dell'Avvocatura comunale, in relazione alle cause patrocinatedall'ufficio e vinte dall'ente. In primo grado era stata ritenuta illegittima la trattenuta e l'avvocato era stato condannato a restituire le somme; la Corte d'appello ha invece accolto il gravame del Comune, ritenendo legittima la riduzione dei compensi al netto dell'IRAP e degli oneri riflessi. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato: 1) violazione della disciplina sull'IRAP e sulla ripartizione dei compensi accessori, sostenendo che l'imposta grava sull'ente datore di lavoro e non sul singolo dipendente, e che la trattenuta non poteva essere operata sul suo compenso; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il mancato accantonamento preventivo delle somme necessarie a coprire l'onere IRAP, oltre a ulteriore violazione della normativa sull'IRAP, deducendo che l'ente non aveva predisposto una provvista adeguata e aveva illegittimamente trasferito il costo sul dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, per il periodo successivo al 1° gennaio 2006, i compensi professionali dovuti agli avvocati interni vanno corrisposti al netto degli oneri contributivi e dell'IRAP, ma soltanto se l'ente abbia previamente accantonato, in base a regolamento o contrattazione collettiva, le somme necessarie a coprire tali oneri. Nel caso concreto il Comune aveva ridotto i compensi dell'avvocato in assenza di un regolamento o di un accordo collettivo che autorizzasse tale operazione, pur avendo operato una trattenuta per IRAP e oneri riflessi. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto la domanda del ricorrente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, commi 176-208, L. 266/2005
commi 207 e 208; commi da 176 a 206
La disciplina è richiamata per affermare che, nel regime applicabile dal 1° gennaio 2006, l'accantonamento delle somme per IRAP e altri oneri del personale deve avvenire secondo regolamento o contrattazione collettiva, e non mediante trattenute unilaterali sul compenso del dipendente.
È richiamato come norma che individua il presupposto impositivo dell'IRAP, ma la Corte ribadisce che l'onere del tributo grava sull'ente datore di lavoro e non sul lavoratore che rende la prestazione.
La Corte lo richiama per affermare che i compensi professionali del personale del comparto devono essere corrisposti al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP, che restano a carico dell'amministrazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
La Corte lo applica per cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 27 CCNL Comparto Regioni e autonomie locali 14.9.2000
La disposizione è richiamata per affermare che lascia spazio alla disciplina dell'ente e alla contrattazione decentrata sul coordinamento tra compensi professionali e retribuzione di risultato, nel rispetto dei principi di legge.
R.D.L. 1578/1933
È menzionato come parametro di rispetto per la disciplina dei compensi professionali degli avvocati degli enti pubblici.
È richiamato come quadro generale del pubblico impiego privatizzato, che impone controllo e contenimento della spesa e vieta trattamenti economici non fondati su legge o contrattazione collettiva.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, gli oneri fiscali e previdenziali connessi ai compensi accessori dei dipendenti, compresa l'IRAP, gravano sull'ente datore di lavoro e non possono essere traslati unilateralmente sul lavoratore.
- Per i compensi professionali dovuti agli avvocati interni, la riduzione al netto dell'IRAP è legittima solo se l'ente abbia previamente predisposto la provvista finanziaria mediante regolamento o contrattazione collettiva; in mancanza, la trattenuta è illegittima.
- Il preventivo accantonamento delle somme destinate a coprire l'IRAP rende tali importi indisponibili e impedisce ulteriori decurtazioni in sede di liquidazione dei compensi accessori.
- Le clausole o determinazioni dell'amministrazione che incidono unilateralmente sulla misura dei compensi accessori devono rispettare i vincoli derivanti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal principio di copertura della spesa pubblica.
- Quando la causa è matura in fatto e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04610/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04626/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04630/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04631/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04634/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04637/2024 del 21/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →