Cassazione Civile, Ordinanza n. 02434/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a fini IVA, oltre interessi e sanzioni, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2005. L’ente locale destinatario della cartella aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, deducendo in appello, tra l’altro, l’illegittimità della cartella per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento e per omesso avviso bonario, la carenza di motivazione della decisione di primo grado e l’erroneo esame della documentazione fiscale e contabile, che secondo l’ente dimostrava l’inesistenza del presupposto impositivo. La CTR aveva accolto l’appello, richiamando un precedente di legittimità e affermando apoditticamente che il contribuente aveva provato l’esistenza del credito IVA controverso tramite documenti allegati alle memorie illustrative e al ricorso di primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992, 24 e 111 Cost., poiché la CTR non aveva spiegato quali prove documentali fossero state considerate e perché fossero idonee a dimostrare il credito; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il contribuente non avesse assolto all’onere di provare la sussistenza sostanziale del credito IVA e che la documentazione richiamata fosse stata prodotta tardivamente. Il primo motivo è stato ritenuto fondato e il secondo assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione meramente apparente perché non consentiva di comprendere l’iter logico-giuridico seguito né le ragioni per cui la documentazione prodotta fosse stata considerata idonea a provare il credito IVA. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per censurare la violazione di norme sostanziali e processuali sull’onere della prova e sui termini di produzione documentale.
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico della decisione.
anche nel processo tributario la sentenza deve esporre in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di una motivazione comprensibile a tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
impone il requisito costituzionale della motivazione della sentenza, che non può essere meramente apparente.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata per descrivere il controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA da cui è scaturita la cartella.
richiamato per il riparto dell’onere probatorio sull’effettiva sussistenza del credito IVA oggetto di recupero.
art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992
richiamato per contestare la tempestività del deposito della documentazione prodotta dal contribuente.
menzionato dalla difesa erariale per sostenere che l’eventuale recupero di imposte non dovute richiedesse un’apposita istanza di rimborso.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita ad enunciare conclusioni apodittiche senza indicare quali prove abbia valorizzato e perché esse conducano alla decisione adottata.
- Nel processo tributario la motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, così da consentire il controllo sulla decisione e sulla sua conformità al principio del decidere iuxta alligata et probata.
- Non è sufficiente il richiamo generico a un precedente giurisprudenziale o a documenti di parte: il giudice deve specificare quali elementi documentali ritenga decisivi e per quali ragioni essi dimostrino il fatto costitutivo del credito o dell’obbligazione controversa.
- Quando viene dedotta la sussistenza di un credito fiscale recuperato dall’amministrazione, la parte che lo contesta deve fornire una prova idonea e processualmente ammissibile del fatto costitutivo del credito stesso; se il giudice di merito non esplicita come tale prova sia stata raggiunta, la decisione è viziata da motivazione apparente.
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